Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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che la generalizzazione dell’obbligo di annuncio estenda in maniera considerevole i compiti dell’ufficio centrale e che raddoppi, come minimo, le spese annuali di quest’ultimo, pari attualmente a 1,2 milioni di franchi (SF LPP, USI). Altri – tra cui anche alcuni fautori dell’obbligo di annuncio – dubitano che i costi dell’attuazione di questa prescrizione siano in un rapporto accettabile con i risultati preconizzati o sottolineano il notevole aumento del lavoro legato alla sua attuazione (VD; PLR; ASF, SAK, VVP, TS). Un partecipante ritiene invece che il previsto onere supplementare sia giustificato in considerazione dell’obiettivo prefissato (UCS).

Secondo due partecipanti l’obbligo di annuncio non dovrebbe essere esteso soltanto ai conti di libero passaggio. Questo obbligo avrebbe di fatto l’obiettivo di permettere una valutazione completa degli averi delle persone in età di pensionamento al momento del divorzio. L’obbligo di annuncio dovrebbe quindi estendersi a tutti gli assicurati e a tutti i beneficiari di rendite, altrimenti mancherebbe il suo obiettivo (sic svizzera, USS).

Secondo svariati interpellati non sarebbe sensato obbligare gli istituti di previdenza ad annunciare ogni anno il loro effettivo di assicurati. Gli istituti dovrebbero innanzitutto raccogliere e trasmettere i dati all’Ufficio centrale del 2° pilastro che dovrebbe poi a sua volta rilevarli ed elaborarli per metterli a disposizione del giudice del divorzio. Si tratta di un compito importante sia per gli istituti di previdenza che per l’Ufficio centrale del 2° pilastro. I dati sarebbero inoltre per forza di cose obsoleti e in parte inesatti già il giorno successivo all’invio. Per questo motivo, non sarebbe possibile disporre di dati aggiornati al momento del divorzio (AR, BL, BS, ZG, ZH; ASIP, USI, ASA). Un partecipante sottolinea invece l’importanza di poter disporre di dati attuali al momento del divorzio (BS).

Un interpellato ritiene che l’obbligo di annuncio sia sensato soltanto se limitato ai dati conformemente all’articolo 24c LFLP in vigore. Esigere un’informazione esaustiva che vada oltre il contenuto del vigente articolo 24c LFLP cagionerebbe costi supplementari importanti (ASA, USI). Due partecipanti fanno inoltre valere che i versamenti sotto forma di liquidazioni in capitale, una volta effettuati, non sarebbero più registrati (ASIP, ASA).

Un partecipante critica che l’espressione «tutti gli assicurati» si riferisca a tutti gli attivi e a tutti i beneficiari di rendite. Di fatto, questa espressione è contraria al commento del rapporto esplicativo, che nell’ambito dei beneficiari di rendite limita ragionevolmente l’obbligo di annuncio a coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia o una rendita d’invalidità. Questa restrizione dovrebbe emergere anche dalla formulazione nel testo di legge (VVP). Un altro partecipante fa valere che per tenere conto di tutte le pretese, gli istituti di previdenza dovrebbero annunciare anche i lavoratori che sono stati attivi per meno di un anno (LU).

Un partecipante afferma che, contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, sarebbero poche le casse pensioni che trasmettono i dati all’Ufficio centrale del 2° pilastro. Infatti un istituto di previdenza dovrebbe annunciare soltanto i dati dei conti di libero passaggio che gestisce. E questo sarebbe raramente il caso (Cifacc). La regolamentazione non si esprimerebbe né su chi può accedere ai dati e in che modo né su come è garantita la protezione dei dati (GR; Cifacc, USC). Un partecipante deplora per contro che la disposizione non chiarisca la portata di questo obbligo d’annuncio generale (GR). Un altro interpellato auspica che il Consiglio federale emani disposizioni a livello di ordinanza sulla forma dell’annuncio (GE).

Un partecipante è dell’avviso che il disciplinamento sul nuovo obbligo d’annuncio manchi di precisione (SF LPP). Non sarebbe chiaro se l’obbligo interessa tutti gli