Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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Due interpellati accolgono favorevolmente il progetto nella misura in cui la compensazione della previdenza professionale continui ad essere eseguita indipendentemente dalla situazione economica delle parti – eccetto in caso di manifesta iniquità (BL, ZH).

Un partecipante è dell’avviso che la compensazione della previdenza professionale non possa essere trattata a prescindere dal disciplinamento sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio. Il presente progetto dovrebbe disciplinare anche il principio dell’uguaglianza di trattamento nei casi di carenza. Lo stesso partecipante ritiene che purtroppo lo scopo della previdenza professionale non sia garantito per le donne senza attività lucrativa con figli (PS).

Un interpellato propone di valutare un’estensione del diritto d’informare della cassa pensioni. Se per un coniuge sopraggiunge un caso d’assicurazione e se dal matrimonio sono nati figli che hanno diritto al mantenimento, l’istituto di previdenza versa una rendita d’invalidità per figli. Se la custodia parentale è conferita all’altro coniuge, quest’ultimo non ha alcuna possibilità di verificare l’importo della rendita per figli, poiché le casse pensioni forniscono informazioni soltanto ai loro assicurati. Sarebbe pertanto opportuno estendere il diritto d’informare ai figli che beneficiano di una rendita (diritto che verrebbe esercitato dalla persona che esercita la custodia parentale fino al raggiungimento della maggiore età dei figli) (BL).

Un partecipante accoglie espressamente con favore la netta preferenza data all’esecuzione della compensazione in forma vincolata (PES). Un altro interpellato biasima invece che la revisione non preveda la possibilità del mantenimento a titolo previdenziale (ASF).

Un partecipante approva il mantenimento del principio della suddivisione in parti uguali delle pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio. Sempre lo stesso partecipante ritiene che anche in futuro occorrerà eliminare le disparità nell’ambito della costituzione della previdenza dopo il divorzio, dovute all’educazione dei figli, se possibile, prevedendo contributi di mantenimento più elevati (BE).

Secondo due partecipanti le modifiche proposte dovrebbero applicarsi soltanto agli acquisti durante il matrimonio (UDC; mann).

Un interpellato propone di rivedere il regime dei beni piuttosto che il diritto della previdenza professionale (Cifacc). Va nella stessa direzione l’opinione di un altro partecipante secondo cui la problematica andrebbe risolta nell’ambito del diritto del divorzio (SAK).

Un partecipante accoglie positivamente la concretizzazione del principio dell’uguaglianza fra uomo e donna ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione federale nonché il chiarimento della situazione giuridica tra creditori e debitori (VD).

Due partecipanti criticano l’impiego dell’espressione «vedove divorziate». Secondo loro un divorzio porrebbe fine al matrimonio ristabilendo l’indipendenza delle persone interessate sotto il profilo dello stato civile e della loro vita in generale (IGM, mann).

Alcuni interpellati lamentano la mancanza di un disciplinamento transitorio per le disposizioni riviste (ASF, mann, FSA).

Un partecipante ritiene che la revisione degli articoli 33 capoverso 1 lettera d LIFD e 79b LPP non abbia alcuna possibilità di successo a livello politico (SZ).