Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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tica, degna di essere approvata e iscritta nella legge. Secondo questa prassi, in caso di prelievo anticipato i due coniugi non devono soltanto dare il loro consenso scritto, ma anche annunciare personalmente la propria volontà all’istituto di previdenza (BS). Un partecipante ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, già oggi, per realizzare l’obiettivo di protezione perseguito dalla disposizione, il consenso scritto deve recare la firma autenticata (FSA).

Un partecipante, per contro, non ritiene necessaria l’esigenza della firma autenticata, poiché un assicurato non sarebbe libero di scegliere tra rendita o capitale quando si tratta di meri piani di capitalizzazione e di istituti di libero passaggio. Fa altresì notare che il versamento, se eseguito prima del divorzio, verrebbe trasferito nel patrimonio privato diventando quindi parte integrante della liquidazione del regime dei beni. Lo stesso varrebbe per l’articolo 49 capoverso 2 numero 5a AP-LPP (Cifacc).

Un partecipante ritiene che occorrerebbe contenere i rischi di perdita per gli istituti di previdenza (FR).

Due partecipanti approvano esplicitamente la decisione secondo cui se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato l’assicurato può rivolgersi al giudice civile (GE; FSA). Altri accolgono favorevolmente il fatto che il ritardo del pagamento in contanti per mancato consenso scritto del coniuge non sia vincolato al pagamento d’interessi (BL; ASIP, ADF, ASA). Due partecipanti ritengono invece che non sia ragionevole prevedere l’esenzione dal pagamento d’interessi (ASF, FSA). Viene proposto l’interesse che le banche solitamente prevedono per i capitali investiti a breve termine (FSA).

Numerosi partecipanti approvano anche la regolamentazione secondo cui gli istituti di previdenza possono versare le liquidazioni in capitale o effettuare i prelievi anticipati di averi di previdenza nel regime sovraobbligatorio soltanto se il coniuge dell’assicurato vi acconsente (BS, FR, UR; PES; ASF). Per un altro partecipante, invece, l’esigenza del consenso del coniuge per il versamento della liquidazione in capitale servirebbe innanzitutto a segnalare all’altro coniuge la perdita dell’aspettativa di una rendita per superstiti legata a detta liquidazione. Estendendo l’esigenza del consenso anche al regime sovraobbligatorio della previdenza professionale, l’istituto di previdenza potrebbe essere costretto a fornire una prestazione sotto forma di rendita, nonostante i piani di previdenza sovraobbligatoria prevedano soltanto la forma della liquidazione in capitale (BL).

9. Momento di riferimento per il calcolo delle prestazioni d’uscita da dividere (art. 22a cpv. 1 AP-LFLP)

Alcuni partecipanti approvano che la data di riferimento per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio sia fissata al momento del deposito dell’istanza di divorzio mediante richiesta comune. Questa proposta sarebbe più semplice da attuare rispetto a quella prevista dal diritto vigente (BE, BL; sic svizzera, USS). Due partecipanti accolgono favorevolmente il fatto che il disciplinamento ponga fine alla prassi abusiva consistente nell’allungare la procedura di divorzio per approfittare più a lungo dei versamenti di previdenza professionale del coniuge (NE; FSA).

Viene tuttavia sporadicamente fatto valere che la divisione delle prestazioni d’uscita proposta dall’avamprogetto avrebbe effetti negativi nei confronti del creditore. Per quanto riguarda la divisione del capitale di copertura (valore attuale della rendita), invece, una data di riferimento anteriore aumenterebbe la somma degli averi da dividere, il che andrebbe a svantaggio del debitore (BL, VD, ZH).