Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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1. La procedura di consultazione in generale
La procedura di consultazione concernente l’avamprogetto di revisione parziale del Codice civile svizzero (compensazione della previdenza in caso di divorzio) è durata dal 16 dicembre 2009 al 31 marzo 2010. Sono stati invitati a esprimersi il Tribunale federale, i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le facoltà di diritto delle università svizzere e altre organizzazioni interessate.
Hanno espresso il loro parere 25 Cantoni, cinque partiti e 22 organizzazioni.
Hanno espressamente rinunciato a prendere posizione sette organizzazioni1, il Tribunale federale e il Cantone di Nidvaldo.
Hanno inoltre inoltrato il proprio parere 24 partecipanti non consultati ufficialmente.
L’elenco completo dei partecipanti ufficiali è in allegato.
2. Osservazioni di carattere generale
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie con favore l’orientamento della revisione. Un partecipante approva la revisione nella sua integralità e non aggiunge ulteriori commenti all’avamprogetto (AI). Soltanto tre interpellati respingono l’avamprogetto nel suo insieme (Cifacc, IGM, CAC). Uno di essi obietta che gli argomenti che erano a favore di una revisione non sarebbero più d’attualità, poiché oggi la divisione della previdenza professionale verrebbe già eseguita senza troppe discussioni (IGM).
Tre partecipanti sono dell’opinione che l’adeguamento di legge proposto rappresenti un caso di iper-regolamentazione (ASIP, ASA, USI). La giurisprudenza avrebbe già chiarito diverse questioni rendendo quindi superfluo il disciplinamento di tutti gli aspetti nella legge. La soluzione proposta sarebbe complicata, dispendiosa e costosa. Ampie parti dell’avamprogetto dovrebbero essere riviste assieme a specialisti, ne andrebbe verificata la necessità di disciplinamento a livello di legge e occorrerebbe rielaborarle di conseguenza (ASIP, CAC, ASA, USI). Un partecipante si dichiara disposto, nella misura in cui un disciplinamento della previdenza professionale simile sia inevitabile, a contribuire alla ricerca di una soluzione più semplice per la compensazione della previdenza dei beneficiari di una rendita, che non cagioni oneri amministrativi supplementari per gli istituti di previdenza (CAC).
Un partecipante è dell’avviso che il rapporto esplicativo non tenga sufficientemente conto della prospettiva di genere (ADF). Un altro interpellato ritiene che il rapporto consideri soprattutto la prospettiva della parte più avvantaggiata in termini di previdenza, generalmente gli uomini. Andrebbe valutata l’inclusione di esempi sull’effetto delle prestazioni di previdenza sulla costituzione della previdenza professionale delle donne (BL).
Un partecipante ritiene che le modifiche tese a conferire maggiore protezione al coniuge avente diritto, ovvero di regola alla moglie che durante il matrimonio non svolge un’attività lucrativa o la svolge solo parzialmente, siano importanti e giustificate (UCS).
1 Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Conferenza delle casse di compensazione cantonali, Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali, Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz, Associazione svizzera dei magistrati, Camera Fiduciaria, Unione Svizzera dei Fiduciari.