Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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Alcuni interpellati rifiutano espressamente la proposta di anticipare il momento della divisione (PS; ASF, ADF). Quest’anticipazione avrebbe come conseguenza che, rispetto alla regolamentazione vigente, il coniuge debitore possa «approfittare» di una durata più lunga della procedura, il che si opporrebbe allo scopo perseguito dal legislatore. Un interpellato propone che nelle procedure non litigiose si prenda come riferimento la data dell’audizione o dell’udienza principale o, più precisamente, il momento in cui termina l’assunzione delle prove (ASF). Un altro partecipante teme che un disciplinamento simile possa incitare la parte debitrice, al termine di un periodo di separazione di due anni, a interporre più spesso ricorso allo scopo di assicurarsi la data di riferimento più anticipata possibile (PS). Per quanto riguarda la divisione della prestazione d’uscita, il nuovo disciplinamento andrebbe quindi a scapito della parte creditrice (ADF).

Per evitare di avvantaggiare taluni a scapito di altri, alcuni interpellati propongono che il giudice fissi una data di riferimento realistica sulla quale gli istituti di previdenza si possano basare per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio (BL, BS, VD, ZH; PES; ADF). Tre partecipanti auspicano che il giudice aggiorni la data di riferimento se l’intervallo tra il momento del divorzio e la data di riferimento superasse tre mesi (BL, VD; ADF). Tre partecipanti sostengono invece la soluzione proposta dalla commissione di esperti, secondo la quale detto aggiornamento dovrebbe essere effettuato dopo un intervallo superiore a sei mesi (BS, ZH; PES).

Secondo un partecipante la fissazione astratta della data di riferimento al momento del deposito dell’istanza di divorzio può condurre a risultati inappropriati ad esempio in presenza di divorzi litigiosi, ovvero quando la procedura si allunga. Inoltre, talvolta gli averi di previdenza subirebbero variazioni considerevoli, ad esempio all’avvicinarsi dell’età di pensionamento. Il giudice dovrebbe poter compensare gli scarti relativamente importanti mediante una divisione in percentuali diverse (BS). Un partecipante biasima che la «durata determinante» del matrimonio venga ridotta al periodo intercorso tra la celebrazione del matrimonio e il momento dell’istanza di divorzio, poiché questo principio andrebbe regolarmente a svantaggio del coniuge avente diritto, generalmente la donna. I diritti da dividere devono includere i diritti accumulati non soltanto fino al momento dell’istanza del divorzio, ma fino al divorzio (PES).

Un partecipante ritiene che con la nuova norma sul giorno di riferimento occorra aumentare, durante la procedura (litispendenza dell’istanza di divorzio), il mantenimento del coniuge di un importo adeguato, al fine di tenere conto della previdenza per la vecchiaia dell’avente diritto. Di norma, infatti, durante la fase di separazione e prima dell’istanza di divorzio, il mantenimento definito mediante convenzione o ordinato nel quadro di misure di protezione dell’unione coniugale non comprenderebbe un contributo di previdenza. Spesso i contributi obbligatori agli istituti di previdenza rappresenterebbero gli unici risparmi che i coniugi potrebbero far fruttare. Questo è il motivo per cui praticamente in tutti i casi in cui dopo il divorzio è dovuto un mantenimento, occorrerebbe depositare una richiesta supplementare per aumentare il contributo di mantenimento dovuto prima della litispendenza. Questa situazione aumenterebbe il numero delle misure previdenziali e quindi anche la durata e i costi della procedura giudiziaria. La soluzione proposta non sarebbe inoltre nemmeno soddisfacente nei casi in cui la capacità del coniuge debitore è insufficiente per coprire appieno il mantenimento (FSA).

Un altro partecipante constata che secondo la giurisprudenza attuale è possibile fissare il momento della divisione ad esempio all’inizio della separazione. Ritiene pertanto infondato l’argomento secondo cui non sarebbe possibile definire l’importo da