Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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Svariati interpellati sono dell’opinione che la rinuncia alla divisione in parti uguali (sempreché venga approvata) dovrebbe essere permessa soltanto alle condizioni valide per il rifiuto della divisione da parte del giudice per motivi d’iniquità conformemente all’articolo 122 capoverso 2 AP-CC (BL, GR, LU, VD, VS). Secondo un altro partecipante andrebbe sottolineato il carattere eccezionale della rinuncia alla compensazione della previdenza. Per questo motivo il termine «adeguata» andrebbe sostituito con «equivalente» (AG). Un altro partecipante è per contro del parere che si debba assolutamente mantenere l’esigenza di una previdenza vecchiaia e invalidità «corrispondente» e non soltanto «adeguata» (PES).
Taluni partecipanti trovano sorprendente il fatto che l’avamprogetto preveda unicamente la rinuncia (totale o parziale) alla compensazione e non la possibilità della divisione in percentuali diverse (nemmeno in caso di accordo fra le parti), nonostante nella prassi questa soluzione sia molto richiesta (BL, BS; ASF, FSA). La divisione in percentuali diverse dovrebbe essere possibile per compensare il debito di un mantenimento a titolo previdenziale (ASF, FSA). Una divisione simile dovrebbe essere possibile perlomeno nel caso di una soluzione consensuale tra i divorziandi (FSA). Anche un altro partecipante affronta questa tematica facendo valere che il problema importante della divisione nei casi di carenza, sollevato a giusto titolo dal Consiglio federale, debba essere considerato separatamente dalla questione della divisione in percentuali diverse (ZH).
Un partecipante rifiuta tuttavia tutte le proposte che si scostano dal principio della divisione in parti uguali degli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio perorando un sostanziale divieto di stipulare convenzioni (ADF).
Un partecipante constata che l’articolo 122 capoverso 3 AP-CC riprende sostanzialmente le disposizioni dell’articolo 123 capoverso 1 CC e rimanda ai problemi dell’attuazione di tale norma (VS).
Un altro interpellato ritiene che l’attuale articolo 123 CC sia sufficiente (IGM).
7. Esecuzione (art. 124 AP-CC)
Un partecipante deplora che il progetto non indichi chiaramente la differenza tra una prestazione d’uscita e una prestazione di libero passaggio (mann).
Un partecipante fa notare che la divisone del capitale di copertura può portare a risultati del tutto sconcertanti. Ritiene pertanto importante che l’articolo 124 AP-CC preveda anche un’altra soluzione. In casi simili occorrerebbe spesso riconoscere un obbligo di mantenimento (BS).
Un altro partecipante accoglie espressamente con favore l’articolo 124 capoverso 2 AP-CC. A suo avviso tuttavia, in riferimento al capoverso 3, una semplice compensazione non sarebbe adeguata, visto che in questo caso la base di calcolo non sarebbe la stessa per una parte delle pretese. I differenti regolamenti degli istituti di previdenza e i diversi metodi di calcolo dei diritti porterebbero a differenze così importanti da trasformare la revisione del sistema di calcolo (art. 124 cpv. 3 AP-CC) in una pseudo-soluzione (FSA).
Un partecipante chiede quale sia la natura giuridica del contributo di mantenimento di cui all’articolo 124 capoverso 2 AP-CC e se questo nuovo contributo di mantenimento rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 131 CC. La risposta a questa domanda sarebbe importante per i Cantoni, anche se in realtà questa disposizione viene applicata raramente (NE).