Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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Cifacc, USS, ASA). Taluni ritengono che la nuova regolamentazione sia troppo complicata (PPD, PLR; USI) e che necessiti di consolidarsi nella prassi (PLR). Due interpellati suggeriscono di definire meglio le basi di calcolo nel rapporto esplicativo (BS, VD).
Per contro tre partecipanti sono di principio favorevoli al nuovo modello di calcolo, ma fanno tuttavia valere che il nuovo disciplinamento - a seconda del regolamento della cassa pensioni – potrebbe far sì che la rendita del beneficiario subisca una riduzione sensibile costringendolo a ricorrere a prestazioni complementari o all’aiuto sociale per soddisfare il suo fabbisogno vitale (GL; FSA, UCS). D’altro canto potrebbe verificarsi il caso in cui la persona che approfitta della divisione riesca così a coprire il suo fabbisogno vitale. Attualmente sarebbe difficile prevedere quale delle due situazioni prevarrà o se si equivarranno (UCS).
Un altro partecipante ritiene che il nuovo disciplinamento non tenga sufficientemente conto della situazione reddituale. In caso di notevole differenza d’età tra i coniugi, un valore attuale dimezzato equivale ad una prestazione sufficiente per il partner più anziano e a una insufficiente per quello più giovane. Si porrebbe inoltre la domanda come tenere conto delle aspettative che influiscono altresì sulla situazione previdenziale dei coniugi e delle coppie in unione domestica registrata, nonché dei loro figli (ASA).
Due partecipanti ritengono che l’avamprogetto non tratti quasi del tutto la questione del calcolo e che si limiti a menzionarla in un’osservazione sull’articolo 22d AP-LFLP. Oggi non sarebbe nemmeno possibile effettuare un versamento «all’istituto di previdenza» dell’altro coniuge, occorrerebbe innanzitutto creare i mezzi corrispondenti:
1. la prima soluzione possibile consisterebbe nel far confluire la prestazione d’uscita
nella rendita in corso del coniuge avente diritto, nella misura in cui detto coniuge abbia diritto ad una tale rendita.
2. La seconda soluzione possibile sarebbe quella di effettuare un pagamento in con-
tanti direttamente alla persona avente diritto. I pagamenti in contanti o le liquidazioni in capitale sarebbero tuttavia notoriamente problematiche sotto il profilo della politica sociale.
3. La terza soluzione possibile sarebbe quella di depositare la prestazione derivante
dalla compensazione presso l’istituto collettore e trasformarla in una rendita di vecchiaia (sic svizzera, USS).
Secondo un partecipante il valore attuale della rendita comprenderebbe soltanto la prestazione in caso di pensionamento ma non la prestazione per i superstiti (PPD). Dello stesso avviso sono pure altri due interpellati secondo cui né il testo di legge né il modello di calcolo allegato al rapporto esplicativo menzionano le prestazioni per i superstiti nell’ambito del calcolo del valore della rendita (PES; CAC). In questo contesto si fa pure notare che il calcolo del valore attuale delle rendite, differenziato a seconda del sesso, andrebbe spesso a svantaggio delle donne se non è tenuto conto delle prestazioni per i superstiti da parte degli uomini. Questo sarebbe dovuto al fatto che in media le donne vivono più a lungo (PES). Un interpellato deplora che l’avamprogetto non tenga conto della distinzione fra bilancio individuale e bilancio collettivo dell’aspettativa di una rendita per coniugi (CAC).
Un partecipante si chiede quali conseguenze possa avere una copertura insufficiente presso un istituto di previdenza sulla divisione del capitale di previdenza. Fa tra gli altri notare che determinati istituti di previdenza (di diritto pubblico) non riservano un