Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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avere di previdenza per talune parti della rendita e si chiede quindi come tali istituti di previdenza dividano il capitale di previdenza (CAC).
Un partecipante alla consultazione ritiene che il nuovo modello di calcolo rappresenti un ulteriore caso di iper-regolamentazione (ASA).
Un partecipante auspica che venga tenuto conto della presa di posizione (non ufficiale) sul modello di calcolo di prévoyance.ne secondo cui andrebbe creata una tabella di capitalizzazione unica, impiegata da tutti gli istituti di previdenza, per convertire facilmente una rendita in capitale e semplificare il lavoro degli istituti di previdenza. Considerato che la suddivisione del patrimonio e della previdenza non è una scienza esatta, converrebbe optare per una soluzione pragmatica (NE).
Secondo un partecipante potrebbero emergere problemi se le rendite in corso sono versate o coperte da una compagnia d’assicurazione (VVP).
Un altro partecipante osserva che la riduzione di una rendita di un assicurato potrebbe renderlo dipendente dai contributi di mantenimento dopo il divorzio. Questa situazione sarebbe problematica nei casi in cui il titolare della previdenza ha a sua volta diritto a contributi simili (PS).
Un partecipante fa notare che se per un coniuge è sopraggiunto un caso di previdenza e se la decisione è resa soltanto due anni più tardi, l’istituto di previdenza dovrebbe tenere conto della rendita versata nel corso di questi due anni. Questo significa che la rendita in corso verrebbe sospesa fino a copertura dell’importo da compensare. Il pensionato potrebbe quindi trovarsi provvisoriamente in una situazione finanziaria molto precaria. Resterebbe aperta anche la questione sul modo di procedere nel caso in cui un pensionato decedesse durante la fase di compensazione (VVP).
Un partecipante afferma che mentre l’avere di risparmio di un assicurato attivo rappresenta un elemento oggettivo, il capitale di previdenza o il capitale di copertura rappresenta semplici stime. Se tutto si svolgesse in funzione delle stime (basi tecniche) questo importo permetterebbe di soddisfare l’obbligo di previdenza. Il capitale di copertura si basa sulla speranza di vita media. Sarebbe contrario al principio d’assicurazione permettere a un coniuge che conosce lo stato di salute dell’altro coniuge di intervenire in maniera correttiva. Non sarebbe ammissibile che un assicurato possa decidere se prelevare dall’istituto di previdenza una parte della capitale di copertura della sua rendita quando nel caso concreto è chiaro che la speranza di vita dell’assicurato e del coniuge è nettamente inferiore alla media. D’altronde, se una rendita è in corso, sarebbe ovvio che una parte dell’avere di previdenza acquisito durante il matrimonio è già stato consumato. Occorrerebbe tener conto anche di quest’aspetto. Lo stesso partecipante dichiara che è necessario trovare soluzioni completamente nuove qualora un caso di previdenza sia già sopraggiunto per un coniuge o per entrambi di essi. Queste soluzioni potrebbero poi eventualmente permettere di trovare soluzioni nuove e migliori anche per le persone che hanno diritto a una pensione (UBCS).
b) Rendita d’invalidità in corso (art. 22d AP-LFLP)
Alcuni partecipanti si dichiarano esplicitamente favorevoli alla nuova possibilità di fondarsi, se una rendita d’invalidità è in corso, sul capitale di vecchiaia cui il coniuge avrebbe diritto se tornasse nel mondo del lavoro, un capitale che l’istituto di previdenza continua a gestire sotto forma di conto testimone (BL, SG; ASF, FSA). La divi-