Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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Un partecipante ritiene che il disciplinamento dell’articolo 124 capoverso 2 AP-CC non sia chiaro, perché non indicherebbe come procedere quando non è possibile ricorrere ai fondi previdenziali. Sarebbe inoltre anche poco chiaro a quale scopo serva il pagamento in contanti. Occorrerebbe distinguere fra diritto al mantenimento e diritto alla previdenza e favorire il trasferimento vincolato (prima del pensionamento o dell’invalidità del creditore). Lo stesso partecipante fa valere che una prestazione d’uscita presuppone un’uscita (perlomeno ipotetica) dall’istituto di previdenza, il che non sarebbe assolutamente il caso. L’impiego di questo termine non farebbe altro che aumentare la confusione che già regna nella terminologia della previdenza professionale (ASF).
Quattro partecipanti temono che, nonostante l’articolo 124 capoverso 2 AP-CC, non verrebbero considerati altri averi di previdenza costituiti durante il matrimonio, che oggi darebbero diritto a una rendita secondo l’articolo 124 capoverso 1 AP-CC. In questi casi il giudice dovrebbe poter continuare a fissare un’indennità adeguata (BL, GR, VD; ADF).
Due partecipanti accoglierebbero con favore che il pagamento con i fondi liberi del coniuge debitore possa confluire nella previdenza vincolata dell’altro coniuge in occasione di un acquisto di fondi di previdenza (PES; ASF). Occorrerebbe perlomeno conferire al giudice del divorzio la competenza di ordinare l’esecuzione della divisione su un conto vincolato, sempreché sia tecnicamente possibile. Si dovrebbe poter evitare una divisione degli averi soltanto se è possibile una compensazione sotto forma di pagamento in capitale o di una rendita. Del resto l’indennità sotto forma di contributo di mantenimento darebbe adito a confusione, poiché renderebbe meno trasparente la scelta dei criteri che determinano l’importo e la durata del versamento del contributo di mantenimento (PES).
Un partecipante ritiene che occorra prevedere un disciplinamento dei casi in cui i divorziati intendono rinunciare alla previdenza per la vecchiaia versata sotto forma di rendite in favore della divisione degli averi LPP (mann).
Secondo un partecipante nella prassi non sarebbe facile realizzare l’indennità sotto forma di contributo di mantenimento. A suo avviso, se già si può ripiegare sulla forma della rendita, allora converrebbe sceglierne una che segua le proprie regole, ad esempio che non si trasmetta per successione, che non si estingua in caso di nuovo matrimonio e che al decesso del coniuge obbligato dia diritto a una rendita a favore della vedova divorziata (BE).
Un partecipante auspicherebbe che la liquidazione in capitale avvenisse soltanto con il consenso del coniuge (USC). Un altro precisa che la compensazione della previdenza si fonderebbe su un paragone fra capitali, mentre una pensione rappresenterebbe sempre una rendita. I regimi di pensionamento prevedrebbero la capitalizzazione della pretesa soltanto in casi eccezionali. Questi regimi dovrebbero quindi essere completamente rivisti. Un partecipante si chiede se non convenga applicare un altro metodo di compensazione (UBCS).
8. Consenso del coniuge o del partner registrato nel caso di costituzione in
pegno di un immobile finanziato con i fondi della previdenza professio-
nale e in caso di liquidazione in capitale (art. 30c cpv. 5 AP-LPP, art. 37a AP-LPP; art. 5 cpv. 3 AP-LFLP)
È accolta espressamente con favore la modifica che prevede l’esigenza del consenso alla costituzione di un pegno immobiliare su di una proprietà fondiaria finan-