Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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d) Interessi
Un interpellato fa valere che occorrerebbe disciplinare in un’ordinanza il tasso d’interesse dell’articolo 22a LFLP. Si chiede inoltre come è calcolato l’interesse in casi di copertura insufficiente secondo il principio d’imputazione e come deve essere gestito il «conto testimone» (Cifacc). Un partecipante accoglie per contro positivamente il fatto che l’interesse dovuto sulla prestazione di libero passaggio non sia fissato dalla legge, ma dalle disposizioni regolamentari (SA LPP).
Un interpellato accoglie esplicitamente con favore la disposizione dell’articolo 22a capoverso 2 AP-LFLP, nonostante ritenga che ci sarebbero anche motivi a favore di una divisione in parti uguali degli interessi sul versamento finanziato da beni propri, come succede per i redditi dei beni propri (FSA). Un partecipante ritiene sensato ispirarsi al regime dei beni per il calcolo del patrimonio di previdenza acquisito durante il matrimonio (UR).
e) Praticabilità
Alcuni partecipanti dubitano che gli istituti di previdenza gestiscano i dati necessari per effettuare una suddivisione precisa della previdenza (CAC, SA LPP, SAK). Citano ad esempio i dati sulla prestazione di libero passaggio di un beneficiario di una rendita al momento del pensionamento o del matrimonio, o quelli sugli interessi della parte sovraobbligatoria in vista dell’estrapolazione. Inoltre le casse pensioni autonome dispongono spesso di soluzioni tecniche ed informatiche globali che non permettono loro di effettuare una separazione tra regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio. Questa situazione avrebbe come conseguenza che una serie di calcoli non potrebbe essere effettuata (SA LPP, SAK). Converrebbe inoltre determinare il modo di procedere quando non è più possibile stabilire chiaramente lo stato dei dati o quando un matrimonio è stato celebrato prima del 1° gennaio 1995 (SA LPP).
Un partecipante ritiene necessario garantire che gli istituti di previdenza possano contare su un’esecuzione semplice dei calcoli e che non debbano assolutamente fornire prestazioni supplementari in caso di divorzio (ASF).
f) Divisione della rendita in corso
Nel caso in cui anche il coniuge avente diritto beneficiasse di una rendita, un partecipante auspica che quest’ultima sia ridotta dello stesso importo per cui è ridotta la rendita del coniuge debitore, così da non generare ulteriori spese a carico dell’istituto di previdenza (BS). Nella stessa direzione va un’osservazione di un altro partecipante secondo cui occorrerebbe dividere la prestazione e non il capitale di copertura. Altrimenti si correrebbe il rischio di mancare l’obiettivo della previdenza nei casi particolari in cui il divorzio ha luogo in età avanzata, ovvero quando il capitale di copertura è molto ridotto (LU). Anche secondo un altro interpellato occorrerebbe dividere la rendita in corso di modo da assicurare all’ex partner una rendita a vita anche in caso di morte dell’assicurato (PPD). Posizioni più moderate sono sostenute da un partecipante secondo cui se si dovesse effettuare una divisione, allora converrebbe suddividere la rendita (ASIP) oppure da due altri partecipanti che chiedono che la possibilità della suddivisione della rendita in corso, respinta dal Consiglio federale, venga nuovamente esaminata nel dettaglio (sic svizzera, USS).