Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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- In futuro, occorrerà dividere la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio in caso di invalidità parziale? Come procedere per i casi d’invalidità o d’invalidità parziale (Cifacc)?
- Come procedere quando un assicurato è già incapace al lavoro con un grado dell’incapacità al lavoro variabile al momento del divorzio e quando non è ancora versata una rendita d’invalidità? In questo caso ci si deve basare sul grado dell’incapacità al lavoro al momento in cui è presentata l’istanza di divorzio (Cifacc)?
- Cosa succede se il nuovo istituto di previdenza riprende i casi di assicurazione? Di norma il nuovo istituto riprende il valore attuale del conto di vecchiaia individuale: come deve gestirlo?
- Le prestazioni in caso di morte fornite al coniuge divorziato sono compensate in ogni caso dalla divisione della previdenza al momento del divorzio (Cifacc)?
- Come effettuare la divisione della previdenza professionale quando è in corso una rendita d’invalidità a vita se il coniuge debitore ha già raggiunto l’età di pensionamento? In questo caso viene proposto di dividere la previdenza professionale conformemente all’articolo 22e AP-LFLP, ovvero come quando è in corso una rendita di vecchiaia (sic svizzera, USS).
- Come disciplinare il caso in cui oltre alle rendite d’invalidità sono versate pure rendite per figli (Cifacc, sic svizzera, USS, VVP)?
i) In caso di pagamenti in contanti di prestazioni d’uscita, di prestazioni di previ-
denza e di prelievo anticipato per la proprietà di un’abitazione (art. 123 cpv. 2 AP-CC in combinazione con art. 30c cpv. 6 AP-LPP e art. 22a cpv. 3 AP-LFLP)
Un partecipante accoglie esplicitamente con favore il disciplinamento secondo cui in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata anteriore all’insorgenza di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è diviso come se fosse una prestazione di libero passaggio (PES).
Un partecipante ritiene sensato ispirarsi al regime dei beni quando si tratta di stabilire il patrimonio di previdenza acquisito durante il matrimonio e decidere come trattare la perdita d’interessi quando i fondi previdenziali sono investiti nella proprietà di un’abitazione (UR). Due partecipanti ritengono per contro che non sia appropriato trattare allo stesso modo il pagamento in contanti e il prelievo anticipato e contabilizzarli nella liquidazione del regime dei beni secondo l’articolo 207 capoverso 2 CC, vale a dire ascrivere il pagamento in contanti ai beni propri. A seconda della liquidazione del regime dei beni, i pagamenti in contanti dovrebbero essere trattati in modo differenziato a livello del diritto della previdenza professionale. Non sarebbe nemmeno chiaro se i pagamenti in contanti usati (per conto proprio o in comune) debbano essere ripresi in considerazione al momento della divisione della previdenza professionale. Il tenore dell’articolo 123 capoverso 2 AP-CC non terrebbe sufficientemente conto di questa situazione iniziale complessa. I partecipanti sono dell’avviso che la compensazione della previdenza in seguito a un prelievo anticipato debba essere coordinata con la liquidazione del regime dei beni e con il mantenimento durante il matrimonio per evitare che gli stessi mezzi vengano divisi due volte (BE; PES). Tuttavia la parte del capitale prevista per il periodo dopo il divorzio dovrebbe essere suddivisa in parti uguali, fatto salvo l’articolo 122 capoversi 2 e 3 AP-CC. La