Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/6: Rinvio dell'imposizione in caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva ad uso proprio. (04.450 Iniziativa parlamentare. Acquisizione di un nuovo alloggio. Favorire la mobilità professionale) · 26 pagine

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Con questa disposizione si introduce per tutti i Cantoni il metodo relativo per il differimento dell’imposizione in caso di acquisto di un’abitazione sostitutiva ad uso proprio.

Art. 12 cpv. 3bis lett. b

Quest’articolo disciplina i casi in cui l’imposizione è stata differita a causa dell’acquisto di un’abitazione sostitutiva ad uso proprio e il bene immobile sostitutivo è stato alienato successivamente o ne è stata modificata l’utilizzazione. In questo caso, nel calcolare l’utile da sostanza immobiliare, dalle spese d’investimento dell’abitazione sostitutiva viene dedotto l’utile differito: per questo motivo, in caso di ulteriore alienazione dell’abitazione sostitutiva, è di nuovo la differenza tra il ricavo della vendita e le spese d’investimento a essere assoggettata all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare (cfr. ill. nel n. 3.4).

Inoltre, si stabilisce quale Cantone è competente per l’imposizione dell’utile differito ovvero del nuovo utile lordo. Di massima, l’utile da sostanza immobiliare è tassato nel Cantone in cui è situato il bene immobile sostitutivo. Se tuttavia, entro cinque anni, quest’ultimo è alienato o la sua utilizzazione è durevolmente modificata, la procedura di ricupero d’imposta di cui all’articolo 53 LAID rimane riservata al Cantone in cui è situato il bene immobile sostituito. Il primo Cantone può così tassare l’utile differito realizzato sotto la sua sovranità fiscale se l’abitazione sostitutiva è rivenduta nei cinque anni successivi (cfr. n. 3.5.1).

Art. 12 cpv. 3bis lett. c

I Cantoni possono riscuotere anticipatamente l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare e rimborsarla dopo adempimento dei presupposti. Quanto alla procedura, già oggi i Cantoni conoscono due differenti sistemi nel conteggiare il differimento dell’imposta: alcuni applicano e riscuotono subito l’imposta e appena tutti i presupposti sono soddisfatti, la restituiscono (cosiddetta restituzione dell’imposta); gli altri prevedono sin dall’inizio di differire l’imposta. Entrambi i tipi di procedura rimarranno validi.

Art. 49a cpv. 1

Questa disposizione concerne la procedura in caso di acquisto di un’abitazione sostitutiva in un altro Cantone. In un caso simile, il Cantone in cui è situata l’abitazione alienata comunica al Cantone in cui è situata l’abitazione sostitutiva l’ammontare dell’utile differito e la durata del possesso dell’abitazione venduta. Soltanto fondandosi su questi dati il Cantone può determinare l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare in caso di vendita dell’abitazione sostitutiva.