Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/6: Rinvio dell'imposizione in caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva ad uso proprio. (04.450 Iniziativa parlamentare. Acquisizione di un nuovo alloggio. Favorire la mobilità professionale) · 26 pagine
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Art. 49a cpv. 2
Il Cantone in cui è situata l’abitazione sostitutiva comunica al Cantone in cui è situata l’abitazione sostituita l’alienazione o la modifica durevole dell’utilizzazione dell’abitazione sostitutiva, se ciò avviene nei cinque anni successivi al suo acquisto.
Si vuole in questo modo far sì che il Cantone in cui è situata l’abitazione sostituita possa tassare ancora per cinque anni l’utile sull’aumento del valore realizzato sul suo territorio, sempre che l’abitazione venga venduta entro questo termine.
Finora, nella LAID si è lasciata aperta la questione se la procedura di ricupero d’imposta dell’utile da sostanza immobiliare differito fosse di competenza del «Cantone di differimento» o del «Cantone di reinvestimento». Fondamentalmente, vi sono due possibilità di procedere al ricupero d’imposta: o a ogni Cantone rimane riservato per il ricupero d’imposta ogni utile lordo e ogni utile sull’aumento del valore realizzati sul suo territorio, oppure il substrato fiscale spetta al Cantone di reinvestimento. La Conferenza fiscale svizzera aveva proposto ai Cantoni la seguente soluzione di compromesso.
L’utile da sostanza immobiliare differito deve spettare per l’imposizione al Cantone di differimento se il bene immobile sostitutivo è alienato o la sua utilizzazione è durevolmente modificata entro un termine di cinque anni. Alla scadenza di questo termine, l’utile da sostanza immobiliare differito spetta definitivamente al Cantone di reinvestimento e va computato nell’utile risultante dall’alienazione del bene immobile sostitutivo.
Oltre alla limitazione temporale della procedura di ricupero d’imposta da parte del Cantone di differimento, la novità di questa proposta è la possibilità data al Cantone di differimento di procedere al ricupero d’imposta, entro il termine di cinque anni, anche in caso di semplice modifica di utilizzazione dell’abitazione. È il caso, ad esempio, quando la condizione dell’abitare in proprio nell’oggetto sostitutivo non è più adempiuta poiché nel frattempo l’abitazione è stata data in locazione.
È ovvio che solamente un sistema di notifica funzionante fra i Cantoni garantisce la procedura di ricupero d’imposta degli utili da sostanza immobiliare differiti. Vi è per lo meno da dubitare che il sistema di notifica cantonale riesca a stare dietro a diversi acquisti di abitazioni sostitutive che si susseguono. Per i Cantoni, è sicuramente auspicabile un disciplinamento vincolante del sistema di notifica.
Art. 72l cpv. 1 e 2
Conformemente all’articolo 72l LAID, i Cantoni devono adeguare entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 12 e 49a. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Questa disposizione stabilisce entro quale termine i Cantoni devono adeguare la loro legislazione (cfr. n. 3.6).