Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 31 pagine

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se prestazioni delle persone senza handicap psichici o fisici, il che riduce ad esempio le loro prospettive di assumere attività più esigenti.

Nell’ambito dell’attività lavorativa, zhaw intravede già oggi grandi necessità d’intervento sul piano legislativo e allega al proprio parere una proposta concreta di legge sulla parità dei lavoratori con disabilità, che si ispira alla legge sulla parità dei sessi (LPar).

5 Altre osservazioni

I partecipanti hanno esaminato la Convenzione in parte in modo approfondito e redatto pareri completi. Qui di seguito sono riportati, articolo per articolo, i principali contributi specifici non menzionati nella presentazione delle richieste principali.

5.1 Definizioni (art. 2)

SKG plaude al fatto che la prospettiva di genere sia confluita sistematicamente nella Convenzione e rileva che con una ratifica potrebbero essere combattute efficacemente le discriminazioni multiple per motivi di sesso e disabilità, che rappresentano un problema esteso all’intera società.

SGB-FSS evidenzia che la Convenzione rafforzerebbe notevolmente, in Svizzera, la posizione del linguaggio dei segni, finora soffocato, menzionato a più riprese nel testo (tra l’altro all’art. 2). Contrariamente ad altri Stati, finora la Svizzera ha evitato di citare nella Costituzione il linguaggio dei segni. Sul piano federale, tale espressione figura soltanto a livello di legge (p. es all’art. 14 LDis).

Il Cantone JU è scettico nei confronti di un rafforzamento del linguaggio dei segni, temendo un notevole onere supplementare sotto forma di traduzioni.

Il Cantone TI sottolinea che l’espressione «accomodamento ragionevole», che figura all’articolo 2 capoverso 4, è disciplinata giuridicamente a livello federale, ad esempio nella LDis o nella LL. Per evitare che tali principi fondamentali siano ponderati e disciplinati diversamente oppure dettati da considerazioni geografiche e/o finanziarie, occorre prendere in considerazione un maggior coordinamento nazionale.

zhaw parte dal presupposto che l’omissione di interventi ragionevoli per eliminare gli svantaggi subiti da persone con disabilità nella vita di tutti i giorni secondo l’articolo 2 in combinato disposto con l’articolo 5 (Eguaglianza e non discriminazione) rappresenti una forma di discriminazione vietata e che l’attuazione di tale requisito nel diritto nazionale richiederà sicuramente adeguamenti, segnatamente nell’ambito del diritto del lavoro. La Convenzione vieta inoltre qualsiasi forma di discriminazione, compresa la discriminazione multipla, segnatamente nei confronti delle donne (art. 6) e dei bambini con disabilità (art. 7).