Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 31 pagine

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1 In generale

Il 22 dicembre 2010, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (in appresso: Convenzione). La consultazione è durata fino al 15 aprile 20111.

Durante questo periodo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha ricevuto complessivamente 85 pareri riguardanti l’oggetto della consultazione. Tra i partecipanti figurano tutti i Cantoni, sei partiti (PPD-Donne, PLR, PS, UDC, PCS, Verdi), otto associazioni mantello nazionali e sezioni locali nonché 45 organizzazioni e altri settori interessati.

Uno dei destinatari direttamente interpellati ha rinunciato espressamente a formulare un parere (Tribunale federale). 23 partecipanti (PS, Agile, ASA Handicap mental, behindertenforum, BKZ, cerebral, forum écoute, Forum Handicap Valais, ftia, insieme, insieme LU, insieme VS, Integration Handicap, procap, Pro infirmis, Pro Mente Sana, retina suisse, SBb, sbv, SGB-FSS, sonos, SPV, SZB) si sono associati al parere di Égalité Handicap o ne hanno preso spunto per formulare il loro. Vahs ha sottoscritto il parere di INSOS/CURAVIVA e Justitia et Pax si è fondato su quello di sek.

2 Oggetto della consultazione

L’oggetto della procedura di consultazione era la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione è un trattato di diritto internazionale che concretizza garanzie dei diritti dell’uomo già riconosciute riguardanti la situazione esistenziale delle persone con disabilità. La Convenzione è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il 1° ottobre 2011 era stata sottoscritta da 153 Stati (UE compresa) e ratificata da 105 Stati. È entrata in vigore il 3 maggio 2008, dopo la ratifica da parte del ventesimo Stato.

Lo scopo della Convenzione consiste nel promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti dell’uomo e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, inclusa la loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale. La Convenzione proscrive la discriminazione dei disabili in tutti i campi della vita e garantisce loro i diritti dell’uomo civili, politici, economici, sociali e culturali. In sostanza, la Convenzione non crea dunque diritti speciali, ma piuttosto specifica i diritti dell’uomo universali dal punto di vista delle persone disabili e nel contesto delle loro condizioni esistenziali particolari.

Molte delle norme fondamentali materiali della Convenzione riguardano diritti con carattere programmatico non invocabili individualmente. Si tratta di obblighi che gli Stati Parti devono attuare progressivamente – tenendo conto dei propri mezzi. La Convenzione illustra tale

1 http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2010.html#EDA.