Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 31 pagine
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tortura o di un trattamento crudele, inumano o degradante può considerarsi tale se rivolto a persone con disabilità.
5.6 Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti (art. 16)
Secondo 28 partecipanti (PS, PCS, Verdi, Agile, ASA Handicap mental, behindertenforum, BKZ, cerebral, Égalité Handicap, forum écoute, Forum Handicap Valais, ftia, insieme,insieme LU, insieme VS, Integration Handicap, NKS, procap, Pro infirmis, Pro Mente Sana, retina suisse, SBb, sbv, SGB-FSS, sonos, SPV, SZB, ZSL), casi di maltrattamento ricorrenti dimostrano il particolare bisogno di protezione delle persone con disabilità e il bisogno di ulteriori misure in vista della ratifica della Convenzione.
Per 27 partecipanti (PS,PCS, Agile, ASA Handicap mental, Autismus Schweiz, behindertenforum, BKZ, cerebral, Égalité Handicap, forum écoute, Forum Handicap Valais, ftia, insieme, insieme LU, insieme VS, Integration Handicap, NKS, procap, Pro infirmis, Pro Mente Sana, retina suisse, SBb, sbv, SGB-FSS, sonos, SPV, SZB) l’articolo mostra quali misure devono essere adottate per combattere i maltrattamenti e la violenza e come si possono sostenere i genitori nell’ambito dell’assistenza.
ZSL considera essenziale in particolare una vigilanza migliore e soprattutto indipendente degli istituti per disabili, allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell’articolo 16. In proposito, il Cantone SO segnala che in virtù della Costituzione cantonale e della legge sociale cantonale gli istituti per disabili sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza, il che comporta diverse misure preventive di protezione contro lo sfruttamento, la violenza e i maltrattamenti. Per le persone con disabilità che vivono in utenze domestiche private è attribuita una certa funzione di vigilanza in particolare alle autorità tutorie e ai consultori. Sono tuttavia in discussione altre misure. SKG presume che lo sfruttamento, la violenza e i maltrattamenti varino in funzione del sesso e ritiene importante che siano messe a disposizione le risorse finanziarie e personali necessarie per adottare misure di prevenzione e interventi di genere volti a proteggere le persone con disabilità.
5.7 Mobilità personale (art. 20)
Il Cantone ZG non intravede alcun bisogno di modifiche legislative in relazione ai trasporti pubblici.
Secondo Pro infirmis, nel settore della mobilità personale la Svizzera segue già la strada tracciata nella Convenzione. Nell’ambito dei trasporti pubblici il Paese ha adottato per esempio gli scorsi anni gli adeguamenti necessari per agevolare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta (p. es. maggior impiego di mezzi di trasporto con tecnologia a pianale ribassato), mentre la LDis ha fissato un termine per gli adeguamenti degli impianti e del materiale rotabile esistenti entro il 2024, che tiene conto tra l’altro anche della durata di vita delle infrastrutture. Si tratta quindi di colmare le lacune rimaste.