Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 31 pagine

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Per il Cantone GR, il rapporto esplicativo non specifica le conseguenze finanziarie che l’obbligo di creare un ambiente senza barriere comporta per i Cantoni. Il Cantone chiede pertanto un completamento in tal senso. Il Cantone LU prevede una notevole maggiorazione delle spese nel caso in cui si dovesse raggiungere la parità assoluta nel settore della mobilità. Al tempo stesso vi è da chiedersi se tale obiettivo possa veramente essere raggiunto.

Il Cantone TG considera una ratifica inutile dal momento che la Svizzera attua già oggi gli obiettivi perseguiti dall’articolo 20.

5.8 Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione (art. 21)

Il Cantone GE non intravede alcun problema di attuazione in relazione all’articolo 21 in combinato disposto con l’articolo 29 (Partecipazione alla vita politica e pubblica), dal momento che nel Cantone sono già state adottate misure che consentono l’esercizio dei diritti politici da parte di persone con disabilità. Resta tuttavia problematico seguire i dibattiti del Gran Consiglio ginevrino poiché, tra l’altro, l’accesso alla tribuna degli spettatori è ostacolato e la trasmissione alla televisione non è sottotitolata. In particolare quest’ultimo problema dovrebbe essere affrontato dalla Confederazione a livello legislativo, conformemente all’articolo 21 lettere c e d (obbligo degli Stati Parti di incoraggiare gli enti privati, segnatamente i mass media, a rendere più accessibili i loro servizi).

Per il Cantone LU, in relazione all’articolo 21 capoverso 1 lettere b ed e (promozione delle forme di comunicazione alternative) resta da verificare in che misura nei rapporti con le autorità sia possibile utilizzare forme di comunicazione a misura di disabili, come il linguaggio dei segni o i caratteri Braille.

Secondo ASA Handicap mental, la partecipazione alla vita sociale e politica resta negata in particolare alle persone con disabilità mentale, a causa delle loro capacità cognitive limitate. Il nostro modo di comunicare deve quindi essere adeguato mediante tecniche moderne a misura di disabili.

Il Cantone SO intravede ancora una necessità d’intervento in relazione all’accesso all’informazione, dal momento che spesso nei media le informazioni sono unicamente leggibili o percettibili acusticamente. Visti le piccole distanze in Svizzera nonché le spese per un numero di casi contenuto, l’accesso all’informazione non potrà probabilmente mai rispondere a tutti i bisogni delle persone con disabilità sull’intero territorio.

Per ZSL, l’accesso all’informazione non è garantito in particolare nelle cliniche psichiatriche e nelle abitazioni protette. L’organizzazione chiede pertanto che nelle leggi cantonali disciplinanti le forme di vita segregative di persone con disabilità sia ancorato il libero accesso all’informazione.