Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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Secondo l’Unifr si dimentica che di tutta evidenza le disposizioni in specie rientrano in ambito di polizia e non di diritto penale. Inoltre non si approfondisce a sufficienza se l’interdizione di esercitare un’attività sia da considerarsi una pena o una misura. L’avamprogetto implica l’istituzione di nuove pene che però non tengono conto del principio della colpevolezza.

Alcuni partecipanti alla consultazione rimproverano all’avamprogetto di sospettare talune persone per partito preso11 andando a tangere varie garanzie costituzionali12. Pro Fam teme che dal tenore del rapporto esplicativo possa all’occorrenza risultare una discriminazione delle persone di sesso maschile13.

L’avamprogetto contiene molti concetti giuridici generici, che andrebbero precisati14.

3.2 Una nuova norma costituzionale sovrabbondante

Una minoranza di interpellati respinge la norma costituzionale15, ritenendo troppo ampio e generico il tenore dell’articolo 123 capoverso 4 Cost., motivo per il quale chiedono una formulazione più precisa e restrittiva16. L’organizzazione CP è del parere che la prevenzione generale di minacce competa in primo luogo ai Cantoni e che tale principio vada rispettato. L’Unifr è del parere che la nuova norma costituzionale istituisca nuove competenze di polizia per la Confederazione.

3.3 Oneri e costi dell’attuazione

I Cantoni hanno espresso a varie riprese il timore che l’attuazione del progetto comporti costi elevati17. L’applicazione efficace delle interdizioni impone l’impiego di risorse suppletive e un potenziamento dei servizi incaricati dell’assistenza riabilitativa18. Dal momento che i costi saranno sopportati soltanto dai Cantoni, alcuni saranno indotti a limitare al minimo indispensabile tale potenziamento19.

Numerosi interpellati e in particolare le organizzazioni specializzate in attività extraprofessionali criticano l’onere amministrativo eccessivo dell’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale20.

3.4 Sicurezza soltanto apparente

Alcuni partecipanti giudicano sproporzionato l’obbligo di esigere l’estratto del casellario giudiziale ritenendo che trasmetta un senso di sicurezza soltanto apparente21. La maggior parte dei criminali pedofili non è (ancora) iscritta nel casellario giudiziale, motivo per cui la maggior parte degli autori resta praticamente indisturbata22. L’USI teme che la sicurezza apparente suscitata dall’obbligo di esigere l’estratto del casellario giudiziale induca il datore di lavoro a trascurare completamente il suo obbligo di vigilanza. Va invece consentito al giudice di informare un datore di lavoro interessato dell’interdizione di esercitare una professione.

L’ESV chiede la possibilità di rendere pubblico un comportamento penalmente rilevante.

11 PPD, UDC, USS, ASF, FSG, Pro Fam. 12 PLR, USS, CP, ASCP, Unifr. 13 Già attualmente gli uomini devono far fronte a luoghi comuni e pregiudizi quando intendono esercitare determinate professioni come l’educatore della prima infanzia o l’infermiere (Pro Fam).

14 BE, AG, FR, BS, SG, VD, USS, CVS, CAIS, SSDP, VFG; cfr. il cap. III.

15 SO, TG, GE, CCDGP, CP, Unifr. 16 ZG, SG, TG, GE, CP, CCDGP.

17 GR, UR, TG, AG, LU, JU, GE, BE, VS. FSPI, CCDGP, CAIS.

18 FSPI, prosaj. 19 FSPI. 20 ZG, GR, LU, TG, GL, PPD, PPD Donne, UDC, USI, I Verdi, CP, CCDGP, CFIG, InterM, SOlymp, FSG, Pro Juventute, Agri, FSPI, PBS, Pfadi Züri, Pfadi SO, FSAG, jubla, mira, ESV. 21 PPD, USS, SOlymp, Agri, PBS, Pfadi Züri, Pfadi SO, jubla, FSAG, mira, Limita, analogamente CFIG, InterM.

22 FSPI.