Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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nonostante oneri aggiuntivi, l’assistenza riabilitativa deve avere carattere obbligatorio anche nei casi di cui all’articolo 67 capoverso 2 AP-CP e di interdizioni a vita. Sono messi in discussione anche i controlli saltuari; un accompagnamento sistematico attuerebbe meglio gli intenti della nuova disciplina e fornirebbe importanti informazioni per l’ulteriore applicazione dell’interdizione di esercitare un’attività86.

Altri consultati87 sono del parere che per disporre l’assistenza riabilitativa, in particolare ai sensi dell’articolo 67 capoverso 7 AP-CP, sia opportuno optare per una formulazione potestativa. Un’assistenza riabilitativa disposta a vita non può essere considerata ragionevole né in termini di prevenzione né tanto meno dal punto di vista economico.

Inoltre si propone che negli articoli 67 capoverso 7 e 67a capoverso 3 AP-CP si lasci ai Cantoni il compito di stabilire chi debba eseguire o controllare le misure88. Per OW andrebbe esaminata la possibilità di accesso della polizia a una banca dati centrale che in occasione di controlli delle persone le consenta di verificare se vi sono interdizioni d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica. Secondo alcuni interpellati89, far svolgere agli operatori riabilitativi anche le funzioni di controllo è difficilmente attuabile e molto oneroso; sarebbe più giudizioso istituire un controllo da parte della polizia90. Il diritto vigente non prevede che il controllo delle norme di condotta sia a carico dell’assistenza riabilitativa91, ma è di parere contrario proprio l’Associazione Svizzera del Patronato e del Lavoro Sociale nella Giustizia92. La proposta contenuta nella mozione Sommaruga, ossia di introdurre una sorta di «tutore penale», va respinta poiché contraria alla funzione di tutore come concepita attualmente. Le nuove interdizioni proposte rientrano piuttosto nell’ambito delle attività dell’assistenza riabilitativa e costituiscono un completamento delle norme di condotte. Di conseguenza, si condividono pienamente le argomentazioni del rapporto esplicativo secondo cui il controllo e la vigilanza richiesti per mettere in pratica le interdizioni sia compito dell’assistenza riabilitativa.

Alcuni partecipanti alla consultazione93 rendono attenti alla necessità di ampliare le capacità dell’assistenza riabilitativa e alla circostanza che i costi aggiuntivi che ne risultano non possono ancora essere quantificati. Inoltre, negli ultimi anni i compiti inerenti all’assistenza e al controllo al di fuori degli stabilimenti di esecuzione sono in costante crescita. Anche le aspettative e le responsabilità delle autorità hanno subito dei cambiamenti senza che per questo si sia approfondito il tema dei costi suppletivi che ne derivano94.

4.2 Impiego di dispositivi tecnici (art. 67a cpv. 3 AP-CP)

I Cantoni GR95, BS e JU nonché l’UDC approvano l’introduzione della sorveglianza elettronica dell’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica. In sintonia con le argomentazioni contenute nel rapporto esplicativo, SO parte dal presupposto che la sorveglianza non ha carattere attivo, ma passivo, per cui non va fatto in tempo reale

86 FSPI. 87 BE, BS, LU, Unifr.

88 BE, BL. Secondo BL, occorre precisare che, conformemente all’art. 93 cpv. 1 CP, nel corso dell’esecuzione di tale misura si può ricorrere all’assistenza riabilitativa all’occorrenza (soltanto) per consulenza e sostegno. Nel CPP vanno inserite apposite disposizioni sulla protezione delle vittime, compresa la possibilità di far capo alla sorveglianza elettronica. 89 UR, NW, analogamente BE. 90 NW.

91 BE. Tuttavia i Cantoni gestiscono la questione in modo diverso.

92 prosaj. 93 GR, UR, TG, AG, LU, JU, GE, BE, GL, VS. FSPI: l’assistenza riabilitativa va professionalizzata e ampliata affinché i compiti inerenti all’esecuzione dell’interdizione di esercitare un’attività non siano trasferiti (sui datori di lavoro e le organizzazioni). Nel caso di autori di reati sessuali e violenti reintegrati si chiede una gestione efficace dei rischi. 94 prosaj. 95 GR sottolinea espressamente che l’impiego della sorveglianza elettronica va consentita unicamente per vigilare sull’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, ma non per l’esecuzione delle pene brevi.