Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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9.1 Interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (art. 16a AP-DPMin)

AG approva l’ampia libertà di apprezzamento nonché la rinuncia all’obbligo di infliggere le interdizioni di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 16a AP-DPMin. Tali elementi riflettono il fatto che il diritto penale minorile è imperniato sulla persona del reo e consentono, nel caso specifico, di tenere conto in modo mirato del percorso rieducativo riuscito degli autori minori. I Cantoni AG e BL si dicono inoltre favorevoli alla base legale per l’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, che può essere sorvegliata con l’ausilio di mezzi tecnici e che per i minori dovrebbe avere un impatto maggiore dell’interdizione di esercitare un’attività.

SO propone di appurare se davvero s’intende limitare ai reati sessuali l’interdizione di esercitare una professione o se conviene rinunciare a tale limitazione.

ZH134 approva sostanzialmente le innovazioni proposte per il DPMin, pur sollevando qualche riserva:

- dal momento che le misure di cui all’articolo 16a AP-DPMin mirano in primo luogo a

proteggere potenziali vittime, occorrerebbe poterle ordinare anche quando non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 10 capoverso 1 DPMin;

- nell’articolo 16a AP-DPMin è possibile rinunciare a una limitazione temporale analoga a

quella prevista agli articoli 67 e 67a AP-CP. Una volta raggiunto lo scopo perseguito con l’interdizione, la revoca è imperativa (art. 19 cpv. 1 DPMin).

Secondo BS, per infliggere un’interdizione di esercitare un’attività dovrebbe bastare il semplice rischio che vengano commessi atti violenti, ossia reati intenzionali contro l’integrità fisica di un minore o di una persona particolarmente vulnerabile.

SO approva quanto stabilito all’articolo 16 capoverso 3 AP-DPMin, ossia che gli adolescenti siano sempre accompagnati da una persona idonea.

VD per contro è del parere che l’articolo 16a capoverso 3 AP-DPMin debba conferire all’autorità di esecuzione la facoltà, e non l’obbligo, di designare una persona idonea che accompagni il minore. Come per il diritto penale degli adulti, VD respinge tuttavia nel complesso le disposizioni del DPMin, adducendo argomentazioni molto simili135. Inoltre ritiene errata la collocazione sistematica degli articoli 16a e 19 capoverso 4 AP-DPMin.

Altri partecipanti si chiedono se sia opportuno prevedere anche nel DPMin un’interdizione (più blanda) di esercitare un’attività nonché un’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica136. Secondo BE, nel caso di giovani va prestata particolare attenzione ai timori collegati all’interdizione di esercitare un’attività (restrizioni dei diritti fondamentali, difficoltà in vista del reinserimento sociale). Occorre altresì considerare che, iscrivendo nel casellario giudiziale interdizioni inflitte per reati relativamente banali, le si pone allo stesso livello delle iscrizioni riconducibili a fatti molto più gravi.

Per l’Unifr è ben vero che sono ipotizzabili situazioni in cui possa rivelarsi utile l’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica o l’interdizione di esercitare attività extraprofessionali, ma ciò non vale di certo per l’interdizione di esercitare un’attività professionale, controproducente nel caso dei giovani e problematica nell’applicazione. Inoltre, la formulazione è ritenuta troppo vaga sotto vari aspetti, il che è considerato poco conforme al principio di proporzionalità.

134 ZH ritiene particolarmente apprezzabile che l’autorità inquirente possa ordinare le interdizioni di cui all’art. 16a AP-DPMin come misure protettive cautelari. 135 VD.

136 BE, Unifr.