Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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bensì registrando i movimenti in automatico96. Dal momento che non dispone di sufficienti dispositivi tecnici per la sorveglianza elettronica, propone una collaborazione con altri Cantoni ad esempio nell’ambito dei concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure.

Alcuni interpellati chiedono di impiegare i dispositivi tecnici per sorvegliare l’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica in maniera più estesa di quanto illustrato nel rapporto esplicativo. Chiedono una pertinente legge federale che preveda un’autorità operativa 24 ore su 24, incaricata di segnalare eventuali casi alle autorità civili (per l’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica ai sensi dell’art. 28b CC97) o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene98.

Secondo l’Unifr, l’impiego di dispositivi elettronici (segnatamente per la sorveglianza in tempo reale) va motivato in modo molto rigoroso al fine di giustificarne la proporzionalità.

4.3 Esecuzione delle interdizioni (art. 67b AP-CP)

I pareri dei pochi consultati che si sono espressi in merito alla durata, al riesame e alla soppressione delle interdizioni divergono notevolmente.

Stando ad AG, trattandosi di misure, le interdizioni andrebbero sempre soppresse quando non vi è più la necessità di mantenerle.

Per la FSA mal si comprende perché, secondo l’articolo 67b capoverso 3 AP-CP – come del resto nel diritto vigente –, l’intera durata dell’interdizione decorra soltanto dopo il rilascio. L’interdizione andrebbe piuttosto sospesa durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà per poi riprendere a decorrere dopo il rilascio.

L’Unifr respinge l’articolo 67b capoverso 4 AP-CP poiché non è possibile esaminare in anticipo l’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività inflitta giusta l’articolo 67 capoverso 3 AP-CP; il disciplinamento molto rigido dell’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività comporterà esiti ingiusti; tale circostanza potrebbe eventualmente venir mitigata flessibilizzando la gestione dell’esecuzione.

Per quanto concerne i termini di riesame ai sensi dell’articolo 67b capoverso 5 AP-CP, vengono proposte le modifiche seguenti:

- la FSA è per una semplificazione dei termini. Di norma il termine dovrebbe corrispondere

alla metà della durata dell’interdizione inflitta, ma contare almeno due anni (corrisponde ossia il periodo di prova minimo nel caso di una pena con la condizionale). L’interdizione a vita di esercitare una professione andrebbe riesaminata dopo 10 anni;

- ZH propone una disciplina differenziata con termini in parte più lunghi:

- nel caso di interdizioni secondo l’articolo 67 capoverso 2: scontati 2/3 dell’interdizione, ma trascorsi almeno cinque anni;

- (nuovo) nel caso di interdizioni secondo l’articolo 67 capoverso 3 (e 3bis)99: trascorsi almeno 7 anni;

96 Di altro parere BS: va garantita anche una sorveglianza in tempo reale, con segnalazione di un’eventuale violazione dell’interdizione di accedere a un’area geografica. 97 RS 210. 98 VS. VD chiede che la sorveglianza elettronica in tempo reale sia almeno oggetto di esame affinché gli altri lavori preparatori per l’introduzione della sorveglianza elettronica su scala federale e cantonale siano compatibili tra di loro. 99 ZH propone, nel caso in cui l’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività fosse mantenuta, un nuovo art. 67 cpv. 3bis contemplante un’interdizione obbligatoria per attività con adulti particolarmente vulnerabili.