Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine
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- nel caso di interdizioni a vita secondo l’articolo 67 capoverso 2, 3 (o 3bis): trascorsi almeno 15 anni.
La VFG e la CAIS ritengono che i termini previsti per un primo riesame delle misure sono troppo lunghi. Secondo la CAIS, l’autore dovrebbe poter chiedere un riesame ogni anno, restando inteso che nel caso di interdizioni superiori ai tre anni un riesame è possibile al più presto una volta trascorsi almeno tre anni. SO ritiene che il termine di 15 anni per riesaminare le interdizioni a vita sia troppo lungo. Inoltre occorrerebbe stabilire il termine entro il quale è possibile presentare una richiesta di riesame (in analogia all’art. 64b cpv. 1 CP). I Verdi chiedono che tutte le interdizioni superiori a due anni vengano periodicamente riesaminate sulla base di una perizia.
Infine, il PS e l’Unifr sono del parere che la revoca dell’interdizione di cui all’articolo 67b capoverso 6 AP-CP non dovrebbe dipendere da fattori (estranei) come il sincero pentimento o la riparazione del danno.
4.4 Articolo 95 capoverso 6 e 7 AP-CP
Prosaj auspica conseguenze più incisive in caso di violazione delle interdizioni di cui all’articolo 95 capoverso 6 AP-CP100. Il problema sussiste già oggi, quando un condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o non rispetta le norme di condotta. È necessario comprovare un’elevata probabilità di recidiva affinché il giudice revochi una sospensione condizionale oppure ordini il ripristino di una pena, motivo per cui sarebbe opportuno se la violazione delle norme di condotta o il fatto di sottrarsi all’assistenza fosse oggetto di sanzione indipendentemente da un elevato rischio di recidiva. Inoltre è necessario stralciare il termine «seriamente» dall’articolo 95 capoverso 7 lettera b AP-CP101.
Stando alla FSA la disciplina dell’articolo 95 capoverso 7 AP-CP va stralciata poiché viola l’articolo 4 capoverso 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali (RS 0.101.07). Inoltre, è inadeguata agli autori veramente pericolosi (che andrebbero internati) e inutile visti i termini già molto lunghi. Infine, in caso di recidiva dell’autore, è possibile infliggere una nuova interdizione.
ZH è del parere che la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o il ripristino di una pena o di una misura non vada inserita nell’articolo 95 bensì nell’articolo 67b AP-CP. Inoltre non comprende il motivo per il quale, in caso di violazione di una delle interdizioni proposte o di sottrazione all’assistenza riabilitativa connessavi, l’autorità competente debba fare rapporto unicamente all’autorità di esecuzione delle pene e non anche – come nei casi di cui all’articolo 95 capoverso 3 CP – al giudice.
Infine i Cantoni JU e OW rendono attenti a due imprecisioni di carattere redazionale102.
5. Modifica o disposizione a posteriori delle interdizioni (art. 67c AP-CP)
+ +/- -
SO,VD FSA, Unifr
100 Le misure applicate con scarsa fermezza non sono credibili e indeboliscono il lavoro dell’assistenza riabilitativa. L’introduzione delle interdizioni proposte e la sorveglianza da parte dell’assistenza riabilitativa hanno senso soltanto se quest’ultima viene dotata dei mezzi necessari per imporre tali misure. 101 Anche FR chiede lo stralcio. 102 Dall’art. 95 cpv. 6 non emerge chiaramente se «nuovamente» si riferisce all’assistenza riabilitativa e/o a una nuova interdizione (JU). Inoltre è poco chiaro se l’autorità preposta all’esecuzione delle pene debba informare il giudice in ogni caso o soltanto nei casi di cui al cpv. 7; occorrerebbe definire in modo più preciso le competenze decisionali delle autorità preposte all’esecuzione e quelle delle autorità giudiziarie (OW).