Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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extraprofessionali organizzate32 e la possibilità di pronunciare l’interdizione di esercitare un’attività anche se il reato commesso non ha alcun nesso con l’attività in questione33.

Numerosi interpellati approvano la possibilità d’infliggere a vita l’interdizione di esercitare un’attività34. I Cantoni SO e FR chiedono tuttavia di rendere possibile revocare la misura in un secondo tempo (su richiesta, a ragione di nuove forme di terapia, ecc.)35.

Il TI ritiene che le nuove norme faciliteranno il compito delle autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure, fornendo loro una base legale esplicita per porre maggiori limiti all’attività di condannati rei di determinati reati, allo scopo di prevenire e minimare il rischio di recidiva.

Vengono inoltre accolti favorevolmente singoli aspetti, in particolare il fatto che:

- la protezione prevista al capoverso 2 non si limita ai bambini e agli adolescenti36;

- il disciplinamento non si limita ai reati contro l’integrità sessuale37;

- la legge indica i reati per i quali va per forza pronunciata l’interdizione di esercitare

un’attività38;

- la durata differenziata dell’interdizione secondo i capoversi 1, 2 e 3 tiene conto del

principio della proporzionalità39;

- è possibile infliggere interdizioni di esercitare un’attività per un periodo superiore a cinque

anni40;

- l’autorità preposta all’esecuzione può chiedere di estendere la durata dell’interdizione41;

- l’interdizione di esercitare un’attività può essere ordinata anche una volta scaduto il

periodo di prova42.

Molti degli interpellati in linea di principio favorevoli all’estensione dell’interdizione di esercitare un’attività formulano tuttavia anche qualche riserva43. Contrariamente alla maggioranza, il PLR e l’Unifr sono del parere che l’interdizione di esercitare un’attività non debba essere estesa alle attività extraprofessionali. Il PLR afferma che l’interdizione estesa alle attività extraprofessionali, svolte ad esempio nell’ambito di associazioni, è eccessiva oltre che difficile da controllare. L’Unifr non è certa che l’interdizione di esercitare attività extraprofessionali adempia le condizioni dell’articolo 36 Cost., in special modo per quanto riguarda la proporzionalità. L’interdizione è difficile da delimitare, di dubbia efficacia, senza contare che trasmette una sicurezza soltanto apparente.

32 ZH, SO, UR, TG, OW, GL, NW, BL, ZG, BS, SH, TI, GE, JU, UDC, UCS, USI, CP, CCDGP, CFIG, CVS, InterM, AvSo, SOlymp, FSG, Agri, FSA, FSPI, Pro Fam, Pfadi ZH, CURIAVIVA, INSOS, mira, FSAG, jubla, Limita. 33 ZH, UR, OW, BL, ZG, JU, PLR, UDC, UCS, USI, CFIG, CVS, AvSo, Unifr, Pro Fam, CURIAVIVA, INSOS. 34 SO, FR, UDC, FSA (a condizione che il cpv. 3 venga stralciato). 35 Anche secondo la SSDP occorrerebbe esaminare se con il mutare della situazione non sia il caso di prevedere un riesame, trattandosi di una misura che si giustifica, in genere, alla luce degli scopi previsti.

36 USI, FSA, Pro Fam, H+. 37 FSPI.

38 ZG, USI.

39 SO. 40 UR, USI. 41 BL, SO. 42 JU. 43 ZH, BE, UR, NW, FR, BS, SH, AR, SG, AG, JU, PS, PLR, I Verdi, UCS, USS, CP, CFIG, CVS, AvSo, FSG, FSA, Unifr, FSPI, ASCP, SSDP, CAIS.