Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

CAIS

VD e la CAIS considerano appropriato disporre a posteriori delle interdizioni103 e SO addirittura lo ritiene estremamente importante.

La FSA e l’Unifr invece respingono l’idea di modificare o disporre a posteriori un’interdizione. La FSA reputa che la norma violi l’articolo 4 capoverso 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali104. Inoltre, la normativa proposta risulta inadeguata agli autori veramente pericolosi (che vanno internati) e inutile considerati i termini già molto lunghi. Infine, in caso di recidiva dell’autore è possibile infliggere una nuova interdizione.

L’Unifr eccepisce che la normativa non è, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, paragonabile all’articolo 62c capoverso 6 CP, poiché rende unicamente l’inasprimento della misura (e ciò in ogni tempo), mentre consente le modifiche a favore dell’autore soltanto allo scadere di determinati termini.

6. Modifiche della Parte speciale del Codice penale

6.1 Precisazione nell’articolo 187 numero 3 CP

AG accoglie con favore la modifica, ritenendo che in tal modo i giudici si vedono sgravati dal dover ordinare inutilmente interdizioni di esercitare un’attività. Pur non opponendosi alla modifica proposta, JU la giudica tuttavia scarsamente correlata con le altre modifiche.

6.2 Violazione delle interdizioni (art. 294 AP-CP)

+ +/- -

SZ, BL, AG

CVS, FSA

La norma penale dell’articolo 294 AP-CP è oggetto di qualche riserva, ma non per questo viene messa in dubbio nel suo insieme.

BL ritiene poco chiaro il nesso tra l’articolo 294 AP-CP e la revoca secondo l’articolo 95 AP-CP. Sorge dunque il quesito del nesso tra la pena revocata e la nuova pena e dell’eventuale necessità di prevedere una pena unica.

SZ contesta che ogni violazione intenzionale o colposa sia punita alla stregua di un delitto. AG e la CVS ritengono discutibile comminare soltanto pene per delitti.

La FSA propone di stralciare le «persone facenti parte di un gruppo determinato» (come nell’art. 67a AP-CP).

L’Unifr ritiene troppo complicata la formulazione; propone una versione suddivisa in una lettera a e b.

103 Nella misura in cui si parte dal presupposto che, come nel caso dell’art. 65 cpv. 2 CP, il divieto di retroattività non si applica, una disposizione transitoria non è indispensabile.

104 RS 0.101.07. Principio del «ne bis in idem», secondo il quale non si può perseguire penalmente due volte una persona per gli stessi fatti. Secondo l’Unifr, soltanto la disposizione a posteriori viola tale principio.