Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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- mal si comprende il motivo (indipendentemente da una pena minima) per il quale

prevedere una durata minima di 6 mesi83.

Emergono tuttavia anche pareri sostanzialmente contrari. L’organizzazione CP ad esempio è del parere che siffatte misure esistono già nel diritto civile, motivo per cui non se ne vede l’utilità nel diritto penale. VD critica che le misure proposte si giustificano soltanto in quanto applicabili anche oltre la scadenza del periodo di prova inflitto. In particolare è già possibile attuare tali misure impartendo norme di condotta. Nel caso di pene con la condizionale basta prolungare il periodo di prova. La formulazione delle misure è inoltre troppo vaga e il giudice non è in grado di procedere a tutte le valutazioni dei rischi necessarie per applicare concretamente la disposizione.

SG, la CVS e la VFG ritengono troppo variegate le condizioni che consentono di pronunciare un’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica. La definizione molto lata del reato giustificante l’interdizione potrebbe comportare difficoltà. L’avamprogetto sembra andare oltre gli obiettivi perseguiti. È possibile ottenere l’efficacia auspicata anche impartendo una norma di condotta come previsto dal diritto vigente (art. 94 CP).

L’ASCP critica che s’intenda scardinare uno dei principi più importanti del diritto penale, secondo il quale una sanzione deve rivestire un ruolo risocializzante. L’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica stigmatizza l’autore anche dopo che ha scontato la pena principale e ha curato con successo i suoi comportamenti penalmente rilevanti.

Secondo l’Unifr, questa misura trasforma il diritto penale in un diritto «preventivo» ove soltanto la prognosi è rilevante, il che equivale a rinnegare il principio della colpevolezza.

4. Disposizioni esecutive (art. 67 cpv. 7, 67a cpv. 3 e 4, 67b, 95 AP-CP)

+ +/- -

ZH, LU, UR, FR, SO, BL, BE, NW

GR, AG, TG, VS, GE, JU

PS

CCDGP, FSA, prosaj, FSG,

Unifr, CAIS

Le interdizioni vanno attuate ricorrendo con maggiore frequenza all’assistenza riabilitativa, impiegando dispositivi tecnici (sorveglianza elettronica) ed esigendo un estratto obbligatorio del casellario giudiziale (cfr. in merito n. 7.3).

4.1 Disposizione dell’assistenza riabilitativa (art. 67 cpv. 7 e 67a cpv. 3 AP-CP)

Le nuove norme sull’assistenza riabilitativa, e in particolare i compiti che ne risultano suscitano pareri controversi:

Alcuni interpellati84 ritengono che disporre un’assistenza riabilitativa dovrebbe essere la regola. Inoltre, occorrerebbe potenziare l’assistenza riabilitativa per tutti i reati in cui sono coinvolti minori e istituire una vigilanza statale sui rapporti di accudimento85. Secondo SO,

83 Unifr. 84 SO, JU, AvSo, FSG.

85 Pro Juventute.