Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine
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della Confederazione affinché essa possa sostenere i Cantoni nelle misure preventive29. L’organizzazione Limita chiede alla Confederazione disposizioni e misure supplementari che consentano di attuare una protezione duratura contro gli abusi sessuali all’interno delle istituzioni. Per impedire gli abusi sessuali nei confronti di persone particolarmente vulnerabili, le organizzazioni PBS, Pfadi ZH e Pfadi SO ritengono importante che si adottino misure sovraregionali. La FSA evidenzia che una nuova norma di competenza si rende necessaria soltanto nella misura in cui il nuovo diritto in materia di casellario giudiziale istituisca effettivamente l’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario giudiziale svizzero. In caso contrario, l’attuale articolo 123 Cost. è sufficiente come norma di competenza.
Una minoranza di interpellati30 respinge la nuova norma costituzionale. I Cantoni SG, TG e GE nonché la CCDGP ritengono che il tenore dell’articolo 123 capoverso 4 Cost. sia troppo ampio e vago. Chiedono una norma costituzionale più precisa e restrittiva31. L’organizzazione CP è del parere che la prevenzione generale di minacce competa in primo luogo ai Cantoni e che tale principio debba venir rispettato. L’Unifr ritiene che la disposizione costituzionale istituisca nuove competenze di polizia per la Confederazione. Inoltre, secondo l’Unifr, la nuova interdizione di esercitare un’attività non rientra tanto nell’ambito penale quanto piuttosto in quello della prevenzione generale delle minacce ed è dunque di carattere esclusivamente amministrativo. Lo stesso vale per l’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario giudiziale. La modifica costituzionale proposta va dunque inequivocabilmente ascritta all’ambito della prevenzione delle minacce e non ha nulla a che vedere con la pena in senso stretto. Con la nuova norma costituzionale la Confederazione si vedrebbe assegnare un consistente numero di nuove competenze in materia di diritto di polizia (ad es. protezione della gioventù dai giochi elettronici violenti), che prevarrebbero sul diritto cantonale.
2. Interdizione di esercitare un’attività (art. 67 AP-CP)
2.1 Impostazione generale
+ +/- -
OW, GL, ZG, SO, BL, TG, ZH, BE, UR, NW, FR, BS, VD
TI, GE, NE, SH, GR, SZ, VS SH, AR, SG, AG, JU
UDC PS, I VERDI, PPD Donne
PLR
USI, CCDGP, InterM, UCS, USS, CP, CFIG, CVS,
SOlymp, Agri, Pro Fam, AvSo, FSG, FSA, Unifr,
Pfadi ZH, CURIAVIVA / FSPI, ASCP, SSDP, CAIS
INSOS, mira, FSAG, Jubla,
Limita
La proposta di introdurre l’interdizione di esercitare un’attività riscuote ampio consenso. Con particolare favore sono state accolte l’idea di estendere l’interdizione alle attività
29 CFIG, AvSo; FSPI: rispetto alla proposta dell’avamprogetto preferiscono una norma specifica come quella ipotizzata nel cap. 2 del rapporto esplicativo, che consenta in generale alla Confederazione di adottare misure a tutela dei bambini e degli adolescenti nonché di altre persone particolarmente vulnerabili. 30 SO, TG, GE, CCDGP, CP, Unifr.
31 ZG, SG, TG, GE, CP, CCDGP.