Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 29 pagine

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I. Introduzione

Il 23 febbraio 20111 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una consultazione sulla modifica della Costituzione, del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica). L’avamprogetto è riconducibile alla mozione Sommaruga (08.3373) «Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati», che chiede di ridefinire l’attuale interdizione dell’esercizio di una professione ai sensi degli articoli 67 e 67a del Codice penale (CP)2.

Il 23 febbraio 2011 il DFGP ha invitato i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dell’economia, nonché 67 organizzazioni e istituzioni interessate a esprimersi sull’avamprogetto entro il 31 maggio 2011.

Sono pervenute 75 risposte3, per un totale di circa 500 pagine. Hanno risposto 61 dei 117 destinatari invitati a esprimersi. Cinque destinatari hanno espressamente rinunciato a di pronunciarsi in merito. In 14 hanno partecipato spontaneamente alla consultazione.

II. Compendio dei risultati della consultazione

1. Obbiettivi e principali proposte di modifica

L’avamprogetto propone di introdurre una nuova interdizione penale di esercitare un’attività, un’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, nonché l’obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale per svolgere determinate attività professionali ed extraprofessionali. S’intende così proteggere meglio i minori e altre persone particolarmente vulnerabili da autori con precedenti penali specifici.

L’avamprogetto verte innanzitutto sull’estensione dell’attuale interdizione di esercitare una professione:

- in avvenire, l’interdizione di esercitare un’attività professionale potrà riguardare anche le

attività extraprofessionali svolte in seno a un’associazione o ad altre organizzazioni;

- l’attuale interdizione dell’esercizio di una professione e la nuova interdizione di esercitare

attività extraprofessionali diventeranno una nuova «interdizione di esercitare un’attività»;

- la nuova interdizione di esercitare un’attività risulta inasprita rispetto a quella attuale: da

un canto, se la vittima è un minore o un’altra persona particolarmente vulnerabile, il giudice può pronunciare tale interdizione anche se l’autore ha commesso un reato senza alcun nesso con l’attività in questione; dall’altro, taluni reati sessuali commessi su minori comportano obbligatoriamente l’interdizione di esercitare un’attività;

- saranno inoltre istituite due nuove interdizioni, ossia quella d’intrattenere contatti e quella

di accedere a un’area geografica, ispirate all’articolo 28b del Codice civile.

Le nuove interdizioni andranno integrate anche nel Codice penale militare (CPM) e, in forma modificata, nel diritto penale minorile, che per ora non contempla alcuna interdizione di esercitare una professione.

1

http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2011/ref_2011-02-230.html. 2

RS 311.0.

3 Hanno risposto 26 Cantoni, 7 partiti politici, l‘Unione delle città svizzere, 4 Associazioni mantello nazionali dell’economia e 35 organizzazioni e istituzioni interessate nonché un privato.