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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine

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Sezione 8: Cooperazione con l’autorità esecutiva

Art. 22

Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore:

a. mette a disposizione dell’autorità esecutiva, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in una lingua ufficiale svizzera o in inglese; e

b. coopera con l’autorità esecutiva, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i pericoli associati a giocattoli da lui immessi in commercio.

Sezione 9: Adeguamento degli allegati

Art. 23

Se del caso, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adegua gli allegati come segue:

a. gli allegati 1-3, 5 e 6 alla direttiva 2009/48/CE12;

b. l’allegato 4, per quanto possibile, alle norme armonizzate a livello internazionale.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 27 marzo 200213 sui giocattoli è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1I giocattoli non conformi alla presente ordinanza possono essere fabbricati, etichettati e importati secondo il diritto anteriore fino al …(sei mesi dopo l’entrata in vigore). Essi possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2013.

2I giocattoli che non adempiono i requisiti relativi alle caratteristiche chimiche di cui all’allegato 2 numero 3 possono essere fabbricati, etichettati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2013.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

12 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 13 cpv. 1 lett. a.

13 RU 2002 1082