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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine
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6Sui giocattoli non possono essere apposte avvertenze di cui all’allegato 3 parte B contrarie alla destinazione del giocattolo in base alle sue funzioni, dimensioni o caratteristiche.
7Le avvertenze devono essere chiaramente riconoscibili per i consumatori prima dell’acquisto. Ciò vale anche per l’acquisto a distanza.
8Le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono essere redatte almeno nelle lingue ufficiali del luogo in cui sono immessi in commercio i giocattoli.
9Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante e l’importatore si assicurano che a esso siano allegate le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
10Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se a esso sono allegate le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Art. 5 Marcatura di conformità
1Giocattoli immessi in commercio devono essere muniti della marcatura di conformità conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 765/20082.
2La marcatura di conformità può essere apposta unicamente dal fabbricante o da un suo rappresentante autorizzato.
3La marcatura di conformità può essere apposta unicamente se è stato dimostrato, mediante la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all’articolo 11, che il giocattolo è conforme alle disposizioni applicabili.
4La marcatura di conformità va apposta in modo chiaramente visibile e indelebile sul giocattolo stesso, su un’etichetta fissa o sull’imballaggio.
5Se non è riconoscibile esternamente, la marcatura di conformità dei giocattoli imballati deve essere apposta almeno sull’imballaggio.
6Per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti, la marcatura di conformità può essere apposta a scelta su un’etichetta o un foglietto illustrativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l’espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura di conformità deve essere affissa sull’espositore stesso.
7Accanto alla marcatura di conformità può figurare un pittogramma o qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare, a condizione che ciò non comprometta la visibilità e l’importanza della marcatura di conformità.
8È vietato l’uso di etichette, marchi o scritte, la cui importanza o forma possa essere confusa da terzi con l’importanza o la forma della marcatura di conformità di cui al capoverso 1.
2 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.