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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine
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a. non esistono norme tecniche di cui all’allegato 4 concernenti i requisiti di sicurezza applicabili al giocattolo;
b. esistono norme tecniche di cui all’allegato 4, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c. le norme tecniche di cui all’allegato 4 sono state pubblicate con una limitazione; oppure
d. il fabbricante ritiene che la natura, la forma, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono una verifica da parte di terzi.
3In tutti gli altri casi può essere applicata la procedura di controllo interno della produzione di cui all’allegato II modulo A della decisione n. 768/2008/CE4.
4L’esecuzione della procedura di valutazione della conformità è di responsabilità del fabbricante.
5Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità.
Art. 12 Esame del tipo
1La richiesta di esame del tipo va presentata secondo la procedura di cui all’allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE5. Essa deve inoltre includere una descrizione del giocattolo e l’indirizzo del luogo di fabbricazione.
2L’esame del tipo è effettuato secondo le modalità di cui all’allegato II modulo B numero 2 secondo trattino della decisione n. 768/2008/CE6.
3Se effettua un esame del tipo, l’organismo di valutazione della conformità valuta, se necessario assieme al fabbricante, la valutazione della sicurezza effettuata dal fabbricante conformemente all’articolo 9.
4La documentazione tecnica da presentare per l’esame del tipo e la corrispondenza relativa alla procedura di esame del tipo sono redatte in una delle lingue ufficiali svizzere o in un’altra lingua accettata dall’organismo di valutazione della conformità.
Art. 13 Certificato di esame del tipo
1Il certificato di esame del tipo deve essere rilasciato conformemente alla procedura di cui all’allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE7. Esso deve inoltre includere:
a. un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE8;
b. una fotografia a colori e una descrizione del giocattolo, comprese le sue dimensioni; e
4 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 11 cpv. 2.
5 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 11 cpv. 2.
6 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 11 cpv. 2.
7 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 11 cpv. 2.
8 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; versione della GU L 170 del 30.6.2009, pag.1.