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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine

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c. un elenco delle prove effettuate con rimandi ai relativi rapporti.

2Il certificato di esame del tipo va riveduto:

a. in caso di bisogno, in particolare in caso di modifiche del processo di fabbricazione, delle materie prime o dei componenti del giocattolo;

b. in ogni caso almeno ogni cinque anni.

3Se il giocattolo non adempie più i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2, il certificato di esame del tipo è revocato.

Art. 14 Dichiarazione di conformità

1Se è stato dimostrato mediante la procedura di valutazione della conformità che il giocattolo adempie i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2- 4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità.

2Con il rilascio della dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità della conformità del giocattolo.

3La dichiarazione di conformità deve includere almeno gli elementi menzionati nell’allegato 6 e nei moduli applicabili di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE9.

4Essa deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

5Il fabbricante deve tenere aggiornata la dichiarazione di conformità.

6Egli conserva la dichiarazione di conformità per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell’ultimo esemplare.

7L’importatore deve tenere una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità esecutive per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo o dell’ultimo esemplare di un giocattolo da produzione in serie.

Art. 15 Produzioni in serie

Il fabbricante adotta procedure adeguate per garantire che anche in caso di produzione in serie i requisiti della presente ordinanza siano sempre soddisfatti. Modifiche del disegno o di caratteristiche del giocattolo nonché modifiche delle norme tecniche a cui rimanda la dichiarazione di conformità di un giocattolo sono prese adeguatamente in considerazione.

Art. 16 Immagazzinamento e trasporto

L’importatore e il distributore si assicurano che le condizioni d’immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità del giocattolo con i requisiti generali

9 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 11 cpv. 2.