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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine
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d. annegamento.
Inoltre, ogni superficie dei giochi di attività accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.
2. Infiammabilità
1. I giocattoli non devono costituire pericolosi oggetti infiammabili
nell’ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
a. non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio,
b. non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio),
c. qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, di modo che il fuoco può propagarsi solo lentamente,
d. indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.
Tali materiali combustibili non devono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per caratteristiche indispensabili al loro funzionamento, con-
tengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla sezione 1 dell’appendice B della direttiva 2009/48/CE14 non possono contenere sostanze o miscele che possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili. Tali sostanze o miscele indispensabili al loro funzionamento possono essere contenute in particolare in materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non devono es-
sere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contene-
re sostanze o miscele che:
a. in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b. possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti, oppure
c. contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria infiammabili o esplosive.
14 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 13 cpv. 1 lett. a.