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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine
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9Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che il giocattolo sia munito della marcatura di conformità di cui al capoverso 1.
10Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se il giocattolo è munito della marcatura di conformità di cui al capoverso 1.
Art. 6 Marchio d’identificazione
1I giocattoli devono essere muniti di un marchio che li identifichi (p. es. numero del tipo, numero di lotto, numero di modello o numero di serie). Qualora ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni o della natura del giocattolo, le informazioni necessarie possono essere riportate sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.
2Il fabbricante appone il marchio d’identificazione.
3Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che il giocattolo sia munito del marchio d’identificazione.
4Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se il giocattolo è munito del marchio d’identificazione.
Art. 7 Indicazione del nome e dell’indirizzo
1Il fabbricante indica il proprio nome e indirizzo o una centrale presso la quale possa essere contattato sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.
2L’importatore indica il proprio nome e indirizzo sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.
3Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che siano riportati i dati del fabbricante.
4Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se sono riportati i dati del fabbricante e dell’importatore.
Sezione 4: Conformità
Art. 8 Presunzione di conformità
Per i giocattoli conformi alle norme tecniche menzionate nell’allegato 4 si presume la conformità con i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2.
Art. 9 Valutazione della sicurezza
Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante effettua una valutazione della sicurezza, che includa: