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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine
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Art. 19 Campioni e prove
Se opportuno visti i pericoli presentati da un giocattolo, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori il fabbricante ed importatore deve:
a. prelevare campioni dei giocattoli in commercio e sottoporli a prove;
b. tenere un elenco dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli; e
c. tenere al corrente il distributore di qualsiasi vigilanza.
Art. 20 Rintracciabilità
1L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive da chi hanno ricevuto un giocattolo.
2Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive a cui hanno consegnato un giocattolo.
3Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore.
4In caso di produzione in serie, per il fabbricante il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Sezione 7: Organismo di valutazione della conformità
Art. 21
1Gli organismi di valutazione della conformità devono essere:
a. accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; oppure
c. autorizzati in altro modo dal diritto federale.
2Chi si riferisce alla documentazione di un organismo diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare che le qualifiche di tale organismo e le procedure che applica adempiono i requisiti svizzeri di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 199511 sugli ostacoli tecnici al commercio.
10 RS 946.512
11 RS 946.51