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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine

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Art. 19 Campioni e prove

Se opportuno visti i pericoli presentati da un giocattolo, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori il fabbricante ed importatore deve:

a. prelevare campioni dei giocattoli in commercio e sottoporli a prove;

b. tenere un elenco dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli; e

c. tenere al corrente il distributore di qualsiasi vigilanza.

Art. 20 Rintracciabilità

1L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive da chi hanno ricevuto un giocattolo.

2Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive a cui hanno consegnato un giocattolo.

3Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore.

4In caso di produzione in serie, per il fabbricante il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Sezione 7: Organismo di valutazione della conformità

Art. 21

1Gli organismi di valutazione della conformità devono essere:

a. accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione;

b. riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; oppure

c. autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2Chi si riferisce alla documentazione di un organismo diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare che le qualifiche di tale organismo e le procedure che applica adempiono i requisiti svizzeri di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 199511 sugli ostacoli tecnici al commercio.

10 RS 946.512

11 RS 946.51