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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine

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Sezione 2: Requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli

Art. 3

1I giocattoli devono adempiere i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2.

2I giocattoli immessi in commercio devono adempiere i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2 durante la durata di impiego prevedibile e normale.

3Se immette in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante si assicura che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e ai requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2.

4Se ha motivo di credere che un giocattolo non corrisponda ai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e ai requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2, l’importatore o il distributore non può immettere in commercio tale giocattolo prima di averne stabilito la conformità. Se il giocattolo comporta un pericolo:

a. l’importatore informa il fabbricante e le autorità esecutive;

b. il distributore informa il fabbricante o l’importatore e le autorità esecutive.

5I giocattoli non conformi alla presente ordinanza possono essere esposti e utilizzati in occasione di fiere commerciali ed esposizioni, a condizione che un cartellino apposto su di essi indichi chiaramente che essi non sono conformi alla presente ordinanza e che saranno immessi in commercio solo quando adempiranno i requisiti.

Sezione 3: Etichettatura

Art. 4 Avvertenze e istruzioni per l’uso

1Se necessario per l’uso sicuro dei giocattoli, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori conformemente all’allegato 3 parte A.

2I giocattoli delle categorie di cui all’allegato 3 parte B devono recare le avvertenze particolari ivi elencate. Le avvertenze di cui all’allegato 3 parte B numeri 2-10 vanno riportate nella versione ivi figurante.

3Le avvertenze iniziano con la parola «Attenzione».

4Esse vanno riportate in modo corretto dal punto di vista del contenuto, chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e indelebile:

a. sul giocattolo stesso, su un’etichetta fissa o sull’imballaggio; e

b. se del caso, nelle istruzioni per l’uso allegate.

5Per i giocattoli piccoli, venduti senza imballaggio, le avvertenze sono apposte sul giocattolo stesso.