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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 31 pagine
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3. Proprietà chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute umana dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui sono costituiti i giocattoli in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini
2. I giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alle disposizioni dell’OPChim relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura, nella misura in cui sono applicabili.
3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A, 1B o 2 conformemente al regolamento (CE)
n. 1272/200815 non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli.
4. Le deroghe al numero 3 sono disciplinate nell’allegato II cifra III numeri 4 e 5 della direttiva 2009/48/CE16.
5. I numeri 3 e 4 non si applicano al nichel nell’acciaio inossidabile. Ai giocattoli con parti nichelate che vengono direttamente a contatto con la pelle per periodi prolungati, ai applica l’articolo 2 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 23 novembre 200517 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano.
6. I numeri 3 e 4 non si applicano ai materiali che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/200418 e delle relative misure specifiche per materiali particolari e sono conformi ai requisiti corrispondenti.
7. In deroga ai numeri 3 e 4, per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in giocattoli destinati ad essere portati alla bocca si applicano i seguenti valori limite nella prova di migrazione:
- nitrosammine: 0,05 mg/kg,
- sostanze nitrosabili: 1 mg/kg.
8. I giocattoli cosmetici, come i trucchi per le bambole, devono rispettare anche le prescrizioni dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200519 sui cosmetici (OCos).
15Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, versione della GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.
16Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 13 cpv. 1 lett. a.
17 RS 817.023.41
18Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Versione della GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.