Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 37 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all’istruzione)

[5:] USU chiede di estendere il campo di applicazione di un ulteriore punto in cui si enunci il principio che anche l’assegnazione delle spese cantonali debba essere disciplinata nella legge (proposta di formulazione all’allegato 2).

[6:] JEVP, VSBFH, VMTW e SUB vorrebbero un’aggiunta per fornire linee guida vincolanti per

l’assegnazione di borse e prestiti di studio (principi per l’assegnazione di sussidi all’istruzione) in modo da raggiungere un’armonizzazione anche a questo riguardo.

[6:] FAE auspica un’aggiunta alla lettera a.

[6:] ODEC propone la designazione «formazione professionale superiore» al posto della descrizione che figura alla lettera a (proposta di modifica all’allegato 2).

[6:] students.fhnw esprime apprezzamento per il fatto che la competenza cantonale in relazione al domicilio giuridico ai fini delle borse di studio sia disciplinata alla lettera c, ma chiede che tale

disposizione abbia valore vincolante e non solo per i Cantoni che desiderano ricevere sussidi federali.

[6:] Holzbau Schweiz osserva che la competenza in materia (livello terziario A e B) dovrebbe spettare alla Confederazione in tutti casi in cui ciò sia possibile e opportuno.

[6:] skuba chiede che la competenza per disciplinare l’assegnazione dei sussidi all’istruzione e il relativo finanziamento sia trasferita dai Cantoni alla Confederazione.

Articolo 2 Definizioni

[1:] ZH propone di dare una definizione di «prima formazione». Ispirandosi all’articolo 12 del

Concordato sulle borse di studio, [1:] TI propone la struttura seguente: a. Sussidi all’istruzione, e b.

Prestiti di studio.

[2:] PBD non vede l’esigenza di sussidi federali per i prestiti di studio, essi dovrebbero essere erogati solo per le borse di studio (proposta di modifica all’allegato 2).

[2:] PPD e [6:] VPOD chiedono una spiegazione dettagliata dell’espressione «livello terziario B». [2:]

PEV propone, di sostituire, ove necessario, l’espressione «bourses et prêts d’études» con

l’espressione «aide à la formation».

[5:] Accademie ritiene che solo in casi eccezionali siano necessari prestiti e il Consiglio federale

dovrebbe fissare le condizioni valide al riguardo (proposta di modifica all’allegato 2); [5:] USU riconosce la necessità di includere disposizioni univoche anche per la concessione di prestiti integrativi.

[6:] AGEF propone di aggiungere che i prestiti possono essere concessi solo in casi eccezionali. [6:] Secondo CUAE le borse e i prestiti di studio sono due forme diverse di sussidi all’istruzione e pertanto neanche nella legge vanno trattati alla stessa stregua: per questo motivo chiede che la lettera a sia cancellata. I prestiti non dovrebbero essere ammessi per una formazione terziaria o, al massimo,

potrebbero avere solo una funzione integrativa rispetto alle borse di studio.

[6:] FSAG teme che l’attuale formulazione porti a un’espansione dei prestiti a discapito delle borse di studio. L’accesso alle borse di studio dovrebbe essere assicurato almeno per la prima formazione. [6] SUB ritiene che le borse di studio debbano in ogni caso essere concesse come sussidi all’istruzione, mentre i prestiti di studio dovrebbero essere offerti dai Cantoni solo come complemento.

Articolo 3 Principi

[2:] PS e [6:] JUSO chiedono che si precisi che per le formazioni terziarie incluse le formazioni di master consecutivi i Cantoni prevedono esclusivamente l’assegnazioen di borse di studio. Poiché non vede la necessità di sussidi federali per i prestiti di studio, [2:] PBD propone di sostituire il termine «sussidi all’istruzione» con il termine «borse di studio» (proposta di formulazione all’allegato 2).

[5] CIBE chiede che la Confederazione non disciplini nel dettaglio le condizioni per l’assegnazione di sussidi federali e che piuttosto all’articolo 3 capoverso 2 si rinvii concretamente al diritto intercantonale vigente in materia.

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