Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 37 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all’istruzione)

opportuno indicare in maniera chiara che questa possibilità di prolungamento esiste sia per il ciclo bachelor che per il ciclo master, quindi per ciascuna delle due fasi della formazione.

[6:] SUB invita a considerare il fatto che in gran parte delle università non esistono veri e propri corsi di studio a tempo parziale, ma che la durata della formazione può essere prolungata sulla base dei motivi indicati nella legge. Di questo aspetto andrebbe tenuto conto.

[6:] FAE approva la disposizione, i termini «sociales, familiales ou de santé» andrebbero tuttavia precisati [6:] ODEC propone di omettere il capoverso, dato che la durata della formazione (tempo pieno/tempo parziale) figura già in relazione all’assegnazione delle borse di studio.

Articolo 12 Strutture di formazione particolari

L’articolo 12 riscuote un consenso pressoché unanime.

[4:] USI e [6:] Swissmem chiedono che la formazione a tempo parziale, che costituisce la norma nel livello terziario B, sia trattata di conseguenza e non sia esclusa come struttura di formazione

particolare.

[5:] CIBE chiede l’eliminazione dell’articolo.

Articolo 13 Domicilio giuridico ai fini delle borse di studio

[1:] ZH respinge la formulazione relativa al domicilio giuridico ai fini delle borse di studio e propone una nuova formulazione (cfr. allegato 2). [1:] UR nota che all’inizio del 2013 le autorità tutorie sono state sostituite dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti, e che è quindi necessario modificare il termine.

[1:] GR osserva che il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio è stato specificato nella nuova versione del Concordato (art. 6) e chiede che tale specifica venga ripresa nella legge.

[1:] TI segnala che, a differenza di quanto si legge nel Concordato, il progetto non menziona gli orfani e propone un’integrazione in merito (cfr. allegato 2).

[5:] USU e [6:] ODEC approvano l’articolo.

[5:] CIBE chiede l’eliminazione dell’articolo.

[6:] VSETH fa notare che per le lettere da «a» a «d» manca la definizione del domicilio giuridico ai fini delle borse di studio degli studenti “UE/AELS”. Questi ultimi vengono esplicitamente citati nell’articolo 5, ma non essendo attribuiti a nessun Cantone vengono erroneamente esclusi dal diritto di ottenere una borsa di studio.

[6:] VSBFH pur ritenendo problematica la fase attuativa, concorda con la disposizione sul domicilio giuridico ai fini delle borse di studio.

Capoverso 2

[6:] AJAS chiede che per gli svizzeri residenti all’estero si trovi una soluzione unitaria e indipendente dai Cantoni.

Articolo 14 Promozione dell’armonizzazione intercantonale e statistica

[6:] J-Grüne ritiene inutile questa limitazione.

[6:] Secondo ODEC sarebbe ragionevole che il singolo Cantone non ricevesse dalla Confederazione un importo superiore a quanto speso. [6:] SAVOIRSOCIAL chiede di eliminare la formulazione con il verbo «potere», in quanto la Confederazione è tenuta a sostenere finanziariamente l’armonizzazione.

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