Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 37 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all’istruzione)
1 Introduzione
Il sistema delle borse e dei sussidi all’istruzione rientra nelle competenze dei Cantoni. La Confederazione assicura ai Cantoni un sostegno finanziario per i sussidi all’istruzione da essi elargite
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per la formazione terziaria (art. 66 Cost. ) . L’iniziativa popolare federale sulle borse di studio, depositata il 20 gennaio 2012 dall’Unione svizzera degli universitari USU, chiede una modifica dell’articolo 66 della Costituzione federale: mediante il trasferimento della competenza normativa e finanziaria dai Cantoni alla Confederazione devono essere estese le prestazioni per la formazione terziaria e armonizzati a livello nazionale i criteri per la concessione di sussidi all’istruzione.
Alla seduta del 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha deciso di rispondere all’iniziativa con un controprogetto indiretto consistente nella revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi
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all’istruzione ).
Il progetto di revisione è incentrato sui seguenti principi:
- l’oggetto e il campo di applicazione della legge non sono toccati dalla revisione: la legge continua a disciplinare principalmente le condizioni per la concessione di sussidi federali ai Cantoni che erogano sussidi all’istruzione per la formazione terziaria,
- le disposizioni formali di armonizzazione del Concordato sulle borse di studio3 che riguardano la formazione terziaria sono recepite nella legge federale quali condizioni aggiuntive per la concessione di sussidi federali; non saranno invece recepite disposizioni materiali (prescrizioni dell’importo dei sussidi all’istruzione);
- la ripartizione dei sussidi federali deve orientarsi alle prestazioni dei Cantoni e rispecchiarle debitamente.
Il 31 ottobre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFI e il DFE (dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR) di avviare una procedura di
consultazione sul progetto di revisione totale della legge sui sussidi all’istruzione. A seguito della decisione del Consiglio federale, la documentazione messa in consultazione è stata pubblicata sul sito
4 Internet della Cancelleria federale e della Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) e
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inviata ai destinatari della consultazione . Il 13 novembre 2012 è stato pubblicato nel Foglio federale
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l’avviso di inizio della procedura di consultazione . La consultazione si è conclusa il 14 febbraio 2013.
2 Considerazioni di carattere formale
Oltre ai 26 Cantoni e alla Conferenza dei governi cantonali, sono stati invitati a esprimere un parere sul controprogetto 12 partiti politici, tre organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello dell’economia e 18 organismi e organizzazioni operanti nella politica in ambito formativo e scientifico (tra cui anche il comitato autore dell’iniziativa popolare).
Delle 67 organizzazioni interpellate 50 (il 75%) hanno fornito un loro parere: i 26 Cantoni, sette partiti politici, l’organizzazione mantello delle regioni di montagna, sette associazioni mantello dell’economia e nove organismi e organizzazioni operanti nella politica in ambito formativo e scientifico. Tre
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destinatari si sono esplicitamente astenuti dal presentare un parere. Sono inoltre pervenuti 40 pareri non sollecitati di organizzazioni e istituzioni, per un totale di 90 pareri.
1RS 101
2 RS 416.0
3Accordo intercantonale del 18 giugno 2009 per l’armonizzazione dei sussidi all’istruzione (Concordato sulle borse di studio), entrato in vigore il 1° marzo 2013.
4Dal 1° gennaio 2013: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
5L‘elenco figura all’allegato 1.
6FF 2012 7920
7L’Unione delle città svizzere (UCS), la Conferenza universitaria svizzera (CUS) e il Fondo nazionale svizzero (FNS).
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