Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 37 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all’istruzione)

Articolo 8 Formazioni che danno diritto ai sussidi

[2:] PLR fa notare che lo snellimento che chiede deve tener conto del livello terziario B. [5:] USU e [6:] VSBFH approvano l’articolo. [6:] Conferenza SSS e ODEC accolgono con favore la definizione precisa delle formazioni che danno diritto ai sussidi e in particolare l’estensione della definizione del Concordato (art. 8 cpv.1) con un nuovo capoverso 2. [6:] VPOD esprime il suo apprezzamento per la definizione del livello “terziario B” contenuta in questo articolo.

[4:] USI e [6:] Swissmem propongono di integrare l’articolo in modo tale che una persona di cittadinanza svizzera abbia diritto ai sussidi all’estero se in Svizzera non viene offerta una formazione analoga,

purché il titolo di studio conseguito all’estero sia equipollente a un titolo di livello terziario svizzero (proposta di modifica all’allegato 2).

[5:] CIBE chiede l’eliminazione dell’articolo.

Capoverso 1

[1:] TI propone di sostituire il capoverso 1 con l’articolo 9 capoverso 1 del Concordato.

[4:] USS propone di integrare l’articolo 8 aggiungendo le formazioni seguite presso istituzioni private che portano al conseguimento di un titolo di studio riconosciuto.

Capoverso 2

[1:] UR, AI, GR e VD sono dell’opinione che questo capoverso estenda i contenuti del Concordato (art. 8 cpv. 3 Concordato sulle borse di studio). Il presente capoverso dà diritti ai sussidi per una

formazione del livello terziario B anche nel caso in cui la persona in formazione abbia già conseguito un diploma del livello terziario A.

[1:] UR, AI e SZ chiedono di eliminare il capoverso 2. [1:] TI propone di sostituire il capoverso 2 del progetto con l’articolo 8 capoverso 3 del Concordato. In caso contrario, il testo del progetto va

riformulato (v. allegato 2). [1:] GR avanza una proposta di formulazione (v. allegato 2).

Capoverso 3

[1:] VD fa notare che nel progetto la competenza di precisare ulteriori formazioni spetta al Consiglio federale, mentre l’articolo 9 capoverso 3 del Concordato la attribuisce ai Cantoni.

[4:] USAM parte dal presupposto che per «formazioni che danno diritto ai sussidi» si intendano anche i corsi di preparazione paralleli all’esercizio della professione agli esami federali di professione e agli esami federali professionali superiori. Il Consiglio federale deve indicarlo in maniera esplicita e definire quindi anche le basi legali per il sovvenzionamento. [4:] USS propone una modifica (allegato 2).

[6:] CURAVIVA chiede l’eliminazione del capoverso 3, visto che la Confederazione non è tenuta a stilare un apposito elenco.

Articolo 9 Fine del diritto ai sussidi

[2:] PLR fa notare anche in questo contesto che lo snellimento che chiede deve tener conto del livello terziario B.

[4:] USAM parte dal presupposto che per ogni fase (per esempio prima al momento dell’esame di professione e poi dell’esame professionale federale superiore) possano essere richiesti sussidi. In caso contrario, sarà necessario precisarlo nella legge.

[5:] CIBE chiede l’eliminazione dell’articolo.

[6:] CURAVIVA chiede che abbiano diritto ai sussidi all’istruzione anche le persone che hanno

sostenuto un esame di professione o hanno frequentato una scuola specializzata superiore e che poi

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