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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
a. il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta;
b. chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente
c. chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato.
2 La multa equivale al massimo al triplo dell’imposta sottratta in caso d’intenzionalità, all’importo dell’imposta sottratta in caso di negligenza.
3 Il tentativo è punibile.
Art. 177 Frode fiscale
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette intenzionalmente una sottrazione d’imposta secondo l’articolo 176 capoverso 1 lettera a:
a. facendo uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o
b. ingannando con astuzia l’autorità fiscale affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore.
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una frode fiscale secondo il capoverso 1 se gli elementi imponibili non dichiarati ammontano almeno a 600 000 franchi.
3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 è pronunciata anche una multa, il cui ammontare è stabilito secondo l’articolo 176 capoverso 2.
Art. 178 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione d’imposta e frode
fiscale
Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per i reati fiscali relativi ai suoi elementi imponibili. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d’imposta non costituisce una partecipazione punibile.
Art. 179 Appropriazione indebita d’imposte alla fonte
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta.
Titolo secondo: Rimedi giuridici
Capitolo 1: In generale
Art. 180 Diritto applicabile