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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine

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Unificazione del diritto penale fiscale. LF

a. nel corso di un procedimento penale per infrazioni alla legislazione cantonale o comunale in materia di imposte dirette, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena; o

b. contribuisce ad assicurare all’autore o a una persona coinvolta i profitti derivanti da un’infrazione alla legislazione cantonale o comunale in materia di imposte dirette.

2 La pena massima applicabile all’autore non può essere superata.

3 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque contribuisce illecitamente a impedire l’esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo.

4 Si può prescindere da ogni pena qualora fra il favoreggiatore e la persona favoreggiata esistano relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta.

Art. 57bis

Abrogato

Art. 57a

Abrogato

Art. 57b

Abrogato

Capitolo 2: Rimedi giuridici

Sezione 1: In generale

Art. 58 Diritto applicabile

1 Salvo disposizioni speciali della presente legge, al perseguimento e al giudizio dei reati fiscali si applica per analogia la legge federale del 22 marzo 197433 sul diritto penale amministrativo (DPA).

2 Gli articoli 9, 21 capoverso 3 e 98 DPA non sono applicabili.

Art. 58a (nuovo) Competenze

1 Autorità competente per il perseguimento e il giudizio è l’autorità designata dal Cantone per l’esecuzione della legislazione fiscale del Cantone e dei Comuni.

2 Se detta autorità reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privative della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

3 La richiesta di informazioni e di testimonianze presso persone soggette alla legge

33 RS 313.0