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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine

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Unificazione del diritto penale fiscale. LF

impiegati nell’ambito di un procedimento penale soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 79), né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Art. 105

Abrogato

Art. 106 cpv. 1

1 Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale svolto dall’AFC sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86–90. L 36 CP18 è applicabile.

5. Legge federale del 14 dicembre 199019 sull’imposta federale diretta

Art. 112 Assistenza di altre autorità; obblighi di comunicare

1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta, alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

2 Informano l’AFC o l’amministrazione cantonale o comunale delle contribuzioni competente se nell’ambito della loro attività ufficiale presumono che una dichiarazione sia incompleta. Se la comunicazione è inoltrata presso un’autorità incompetente, quest’ultima la trasmette all’amministrazione delle contribuzioni competente.

3 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge segnalano all’autorità competente per il perseguimento i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.

4 Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza amministrativa e agli stessi obblighi di comunicare.

5 Sono esonerati dall’obbligo di informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

6 Sono esonerate dall’obbligo di comunicare le autorità competenti per l’accettazione di comunicazioni di casi di sospetto di riciclaggio di denaro conformemente alla legge del 10 ottobre 199720 sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza conformemente a detta legge.

Art. 120 cpv. 1 e 3 lett. d

1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono

18 RS 311.0

19 RS 642.11

20 RS 955.0