Progetto
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Unificazione del diritto penale fiscale. LF
Art. 194 Riscossione di multe, pene pecuniarie e spese
Le multe, le pene pecuniarie e le spese stabilite dalle autorità fiscali nel procedimento fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 121 e 163–172.
Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni
Art. 195 Quota della Confederazione
1 I Cantoni versano alla Confederazione l’83 per cento delle imposte, delle multe, delle pene pecuniarie e degli interessi incassati nonché dei valori patrimoniali confiscati.
2 Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.
3 Compilano un conteggio annuo delle imposte federali dirette riscosse alla fonte.
Art. 196 Ripartizione tra i Cantoni
1 I Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe, le pene pecuniarie e gli interessi dovuti dai contribuenti che hanno elementi imponibili in più Cantoni.
2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.
Art. 197 Spese dei Cantoni
I Cantoni, nella misura in cui sono incaricati dell’esecuzione dell’imposta federale diretta, ne assumono le spese.
Art. 198
Abrogato
Art. 220b Disposizione transitoria della modifica del …
I procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore della modifica del … sono condotti conformemente alle disposizioni procedurali del diritto anteriore.
6. Legge federale del 14 dicembre 199031 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 39 rubrica, cpv. 3 e 3bis – 3quater (nuovi)
Obblighi delle autorità; obblighi di comunicare
3 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta, alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione.
3bis Informano l’amministrazione cantonale o comunale delle contribuzioni compe-
31 RS 642.14