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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
3. Legge federale del 27 giugno 19738 sulle tasse di bollo
Sostituzione di un termine
In tutta la legge il termine «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».
Art. 31
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.
Titolo prima dell’art. 32
II. Assistenza amministrativa; obbligo di comunicare
Art. 32
1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.
2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni diverse da quelle menzionate al capoverso 1, comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione.
3 Le autorità di cui ai capoversi 1 e 2 comunicano all’AFC se, nell’ambito della loro attività ufficiale, presumono che una tassazione sia incompleta.
4 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge segnalano alle autorità competenti per il perseguimento penale i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
5 Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.
6 Sono esonerati dall’obbligo di comunicare le autorità competenti per la ricezione delle comunicazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro secondo la legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza amministrativa conformemente a detta legge.
7 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudica-