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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine

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Unificazione del diritto penale fiscale. LF

1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, al perseguimento e al giudizio dei reati fiscali si applica per analogia la legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo (DPA).

2 L’articolo 9 DPA non è applicabile; nella procedura dell’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta non sono applicabili nemmeno gli articoli 21 capoverso 3 e 98 DPA.

Art. 181 Concorso di infrazioni

Nella commisurazione della pena occorre tenere adeguatamente conto del fatto che l’imputato, nello stesso contesto fattuale, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per infrazioni alla legge federale del 27 giugno 197322 sulle tasse di bollo, alla legge del 12 giugno 200923 sull’IVA o alla legge federale del 13 ottobre 196524 sull’imposta preventiva.

Art. 181a

Abrogato

Art. 182 Utilizzabilità delle prove

I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 130 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 132 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per inosservanza di prescrizioni d’ordine.

Capitolo 2: Procedimenti penali di competenza dei Cantoni

Art. 183 Autorità competente

1 Autorità competente per il perseguimento e il giudizio è l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta.

2 La competenza territoriale è quella prevista per le infrazioni alla legislazione fiscale cantonale.

3 Se l’Amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privative della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

4 La richiesta di informazioni e di testimonianze presso persone soggette alla legge dell’8 novembre 193425 sulle banche necessita dell’autorizzazione del direttore dell’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta.

21 RS 313.0

22 RS 641.10

23 RS 641.20

24 RS 642.21

25 RS 952.0