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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine

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Unificazione del diritto penale fiscale. LF

a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;

b. il contribuente aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e

c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

2Se una persona soggetta all’obbligo di comunicare beni successori nella procedura d’inventario si denuncia spontaneamente per la prima volta per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale; e

b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.

3Se una persona assoggettata all’imposta alla fonte si denuncia spontaneamente per la prima volta per appropriazione indebita d’imposte alla fonte, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;

b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta; e

c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

4Se un’altra persona si denuncia spontaneamente per la prima volta come autore di siffatto reato e sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, 2 o 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

5L’autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Art. 192 Prima autodenuncia da parte di persone coinvolte

1Se una persona coinvolta in un reato fiscale si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 191 capoverso 4, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

2L’autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Titolo terzo: Prescrizione e riscossione

Art. 193 Prescrizione dell’azione penale

1 L’azione penale si prescrive:

a. in tre anni, in caso di inosservanza di prescrizioni d’ordine;

b. in quindici anni, per gli altri reati.

2 L’articolo 11 capoverso 3 DPA non è applicabile.

3 La prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emanata una decisione penale o è stata pronunciata una sentenza di prima istanza.