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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine

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Unificazione del diritto penale fiscale. LF

un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale; e

b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.

3Se una persona si denuncia spontaneamente per la prima volta per appropriazione indebita d’imposte alla fonte, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;

b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta; e

c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

4Se un’altra persona si denuncia spontaneamente per la prima volta come autore di siffatto reato e sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, 2 o 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

5 L’autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Art. 60a (nuovo) Prima autodenuncia da parte di persone coinvolte

1 Se una persona coinvolta in un reato fiscale si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 4, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

2L’autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Capitolo 3: Prescrizione

Art. 61 Prescrizione dell’azione penale

1 L’azione penale si prescrive:

a. in tre anni, in caso di inosservanza di prescrizioni d’ordine;

b. in quindici anni, per gli altri reati.

2 L’articolo 11 capoverso 3 DPA38 non è applicabile.

La prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emanata una decisione penale o è stata pronunciata una sentenza di prima istanza.

Art. 72xxx (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 39, 53 capoverso 4 e 55–61 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ....

2 Trascorso tale termine, gli articoli 39, 53 capoverso 4 e 55–61 sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.

38 RS 313.0