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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:
a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale; e
b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.
3Se una persona si denuncia spontaneamente per la prima volta per appropriazione indebita d’imposte alla fonte, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:
a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;
b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta; e
c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
4Se un’altra persona si denuncia spontaneamente per la prima volta come autore di siffatto reato e sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, 2 o 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.
5 L’autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.
Art. 60a (nuovo) Prima autodenuncia da parte di persone coinvolte
1 Se una persona coinvolta in un reato fiscale si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 4, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.
2L’autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.
Capitolo 3: Prescrizione
Art. 61 Prescrizione dell’azione penale
1 L’azione penale si prescrive:
a. in tre anni, in caso di inosservanza di prescrizioni d’ordine;
b. in quindici anni, per gli altri reati.
2 L’articolo 11 capoverso 3 DPA38 non è applicabile.
La prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emanata una decisione penale o è stata pronunciata una sentenza di prima istanza.
Art. 72xxx (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 39, 53 capoverso 4 e 55–61 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ....
2 Trascorso tale termine, gli articoli 39, 53 capoverso 4 e 55–61 sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.
38 RS 313.0