Progetto

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Unificazione del diritto penale fiscale. LF

Art. 186 Posizione giuridica del ministero pubblico cantonale

Il ministero pubblico cantonale ha i diritti conferiti al pubblico ministero della Confederazione conformemente alla DPA29.

Art. 187 Difesa

Per la difesa dell’imputato nella procedura penale in materia di contravvenzioni, le autorità amministrative possono ammettere anche persone che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 32 DPA30.

Capitolo 3: Procedimenti penali di competenza della Confederazione

Art. 188 Procedura in caso di attrazione di competenza

1 Nei casi di cui all’articolo 185 capoverso 1 secondo periodo l’AFC è competente per l’inchiesta e il giudizio.

2 Se l’AFC reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privative della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

Art. 189 Inchiesta su richiesta di un Cantone

1 L’AFC può assumersi l’inchiesta se vi sono sufficienti indizi che i reati fiscali sono stati commessi in più Cantoni e l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta di uno dei Cantoni interessati ne fa richiesta all’AFC.

2 Dopo la chiusura dell’inchiesta l’AFC trasmette il processo verbale finale agli imputati e alle amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate che proseguono il procedimento.

3 Se non è stata commesso alcun reato fiscale, l’AFC abbandona l’inchiesta. Nel contempo decide sull’addossamento delle spese.

Art. 190 Collaborazione

1 L’AFC informa senza indugio le amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate sull’apertura dell’inchiesta penale.

2 L’AFC conduce i procedimenti di sua competenza in collaborazione con le amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate.

Capitolo 4: Rinuncia al procedimento penale

Art. 191 Prima autodenuncia da parte dell’autore

1 Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta o una frode fiscale, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

29 RS 313.0

30 RS 313.0