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Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 23 pagine
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Unificazione del diritto penale fiscale. LF
Art. 14 A. Reati I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse
1 Chiunque inganna con astuzia l’amministrazione, un’altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore e in tal modo consegue indebitamente dall’ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un’autoriz-zazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un’autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l’ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contri-buto o un’altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Chiunque, per mestiere o con il concorso di terzi, procaccia a sé o a un terzo un indebito profitto particolarmente rilevante oppure nuoce in modo considerevole al patrimonio o ad altri diritti dell’ente pubblico commettendo un’infrazione ai sensi del capoversi 1 o 2 in materia di tasse, d’imposte o di dogane, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1–3 va inoltre pronunciata una multa. L’importo è calcolato conformemente a quanto previsto dalla singola legge amministrativa per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa.
Art. 15 II. Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell’ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura;
b. usando inganno, induce l’amministrazione o un’altra autorità o un pubblico ufficiale a attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto importante per l’attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione;
c. fa uso di un documento ottenuto conformemente alla lettera b per ingannare l’amministrazione o un’altra autorità.
2 Il capoverso 1 si applica parimente ai documenti esteri.
Art. 16 cpv. 1 e 2
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a tenore della presente legge oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell’ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti per i quali la presente legge prevede l’obbligo di conservazione.
2Si può prescindere da ogni pena qualora l’autore, prima della chiusura